COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 11/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLE DI COMINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CHIANTA FABIO, FINO AL 26.11.2010 A CARICO DEL DIRIGENTE SANTANGELI MARCELLO E FINO AL 31.10.2013 A CARICO DELL’ALLENATORE MANCINI MASSIMILIANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N 8 DEL 28.10.2010 (Gara: VALLE DI COMINO – AUSONIA del 24.10.2010 – Campionato Jun. Prov. Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 11/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLE DI COMINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CHIANTA FABIO, FINO AL 26.11.2010 A CARICO DEL DIRIGENTE SANTANGELI MARCELLO E FINO AL 31.10.2013 A CARICO DELL’ALLENATORE MANCINI MASSIMILIANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N 8 DEL 28.10.2010 (Gara: VALLE DI COMINO – AUSONIA del 24.10.2010 – Campionato Jun. Prov. Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe e esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società VALLE DI COMINO si è dogliata davanti a questa Commissione Disciplinare per i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Frosinone, nei confronti di propri tesserati, come in epigrafe. La reclamante, offre una rappresentazione degli episodi contestati del tutto difforme dal contenuto del referto arbitrale che, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S., assume valore preminente nel merito. Nella fattispecie, la ricorrente stessa minimizza il comportamento sia dell’allenatore che del Dirigente e del calciatore, che nel rapporto arbitrale è descritto in termini di effettiva e sostanziale gravità. Peraltro, circa l’allenatore MANCINI, appare a questa Commissione che il suo comportamento, pur inaccettabile e deprecabile, non mostri elementi di particolare violenza, tali da giustificare una sanzione così afflittiva. Infatti gli episodi di cui è stato protagonista lo stesso allenatore, vanno sicuramente ricondotti ad un atteggiamento di protesta manifestata con gesti veementi ed invasivi, ma non certamente diretti a minare l’incolumità dell’arbitro. Tanto premesso, questa Commissione DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla Società VALLE DI COMINO e, per l’effetto, ridurre la squalifica dell’allenatore MANCINI MASSIMILIANO dal 31.10.2013 al 31.12.2011. Di confermare integralmente i restanti provvedimenti impugnati. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it