COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 11/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTEL FONTANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 17.12.2010 A CARICO DELL’ALLENATORE LUPI PAOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 30/C5 DEL 27.10.2010 (Gara: ASCREANA – CASTEL FONTANA del 27.10.2010 – Campionato Under 21 Calcio a 5)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 11/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTEL FONTANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 17.12.2010 A CARICO DELL’ALLENATORE LUPI PAOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 30/C5 DEL 27.10.2010 (Gara: ASCREANA – CASTEL FONTANA del 27.10.2010 – Campionato Under 21 Calcio a 5) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili che, in effetti, il comportamento dell’allenatore LUPI PAOLO può ricondursi ad un atteggiamento di protesta manifestato, al termine dell’incontro, nel momento in cui richiamava l’attenzione dell’arbitro circa l’espulsione di un proprio calciatore ritenendo la stessa eccessiva. Visto peraltro che il direttore di gara, nella circostanza, non ha subito alcun tipo di violenza, ma che, in definitiva, l’atteggiamento del LUPI si è caratterizzato in un semplice poggiare la sua mano sul braccio dell’arbitro soltanto in toni ed espressioni non consone, questo Organo Giudicante DELIBERA Di accogliere il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, riduce la squalifica nei confronti dell’allenatore LUPI PAOLO dal 17.12.2010 al 30.11.2010. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it