COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 18/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MUNICIPIO ROMA 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 51 DEL 28.10.2010 (Gara: MUNICIPIO ROMA 5 – ROMAN del 24.10.2010 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 18/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MUNICIPIO ROMA 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 51 DEL 28.10.2010 (Gara: MUNICIPIO ROMA 5 – ROMAN del 24.10.2010 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe e esaminati gli atti ufficiali, osserva: si legge nel referto della gara a margine che al 40° del secondo tempo a seguito di una decisione tecnica, l’arbitro veniva attorniato da 4 calciatori della Società MUNICIPIO ROMA 5 – ZINI FABRIZIO, MIRABELLA MANUEL, CAPERNA DAVIDE e RIZZO NERVO GIANCARLO – che gli rivolgevano ingiurie e minacce. Il Direttore di gara, considerati espulsi i predetti quattro giocatori e avuto riguardo che la predetta società già aveva subito un’altra espulsione, decideva di sospendere la gara per inferiorità numerica da parte della Società MUNICIPIO ROMA 5, omettendo di notificare i relativi provvedimenti ai suddetti, per salvaguardare la propria incolumità. Il Giudice Sportivo territoriale addebitava alla Società MUNICIPIO ROMA 5 la responsabilità della sospensione dell’incontro, infliggendo la punizione sportiva della perdita della gara unitamente alle conseguenti squalifiche ai suoi calciatori. Avverso tale decisione, la predetta Società ha interposto reclamo a questa Commissione, deducendo che all’atto della sospensione, non vi era alcun motivo di preoccupazione personale per l’arbitro, il quale, soprattutto, era stato ingiuriato e minacciato soltanto dai giocatori ZINNI e MIRABELLA e non anche dagli altri due – CAPERNA e RIZZO NERVO - i quali non avevano assunto alcun comportamento oltraggioso e minatorio nei suoi confronti. La reclamante aggiunge che il Direttore di gara sarebbe ricorso all’artificio di aggiungere i nominativi dei secondi due, quali responsabili di ingiurie e minacce verso di lui, per giustificare la sospensione dell’incontro a causa di inferiorità numerica, non sussistendo, peraltro, i n realtà alcun motivo per una conclusione anticipata dell’incontro. La Società ricorrente conclude chiedendo la ripetizione della gara e la revoca delle squalifiche a carico dei calciatori CAPERNA e RIZZO NERVO. Tali istanze e le relative motivazioni sono state ribadite ed insistite in sede di audizione. Da un accurato esame degli atti ufficiali, oltre all’analogia a casi purtroppo ricorrenti (decisione contestata, proteste di un gruppo di calciatori che degenerano in minacce ed insulti all’arbitro), emerge con chiarezza l’individuazione da parte del direttore di gara dei quattro protagonisti dell’episodio che non avrebbe potuto limitarsi soltanto a due perché, in tal caso, lo stesso arbitro avrebbe assunto i conseguenti provvedimenti continuando la gara. E’ quindi da rigettare totalmente l’ipotesi dell’aggiunta degli altri due (CAPERNA e RIZZO NERVO) per far pendere da parte dell’arbitro la responsabilità della sospensione in capo alla Società ricorrente. Tanto permesso, tenuto anche conto che il contenuto del referto arbitrale assume carattere primario di prova, ritenute infondate le doglianze della ricorrente, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società MUNICIPIO ROMA 5 e, quindi, di confermare tutte le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it