COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 18/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TECNOSTORE ROCCASECCA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FRAIOLI ROBERTO E FINO AL 30.3.2011 A CARICO DEL CALCIATORE MUNNO FERDINANDO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 10 DEL 4.11.2010 (Gara: TECNOSTORE ROCCASECCA – REAL CERVARO del 30.10.2010 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 18/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TECNOSTORE ROCCASECCA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FRAIOLI ROBERTO E FINO AL 30.3.2011 A CARICO DEL CALCIATORE MUNNO FERDINANDO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 10 DEL 4.11.2010 (Gara: TECNOSTORE ROCCASECCA – REAL CERVARO del 30.10.2010 – Campionato III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ritenuto che i comportamenti dei calciatori MUNNO e FRAIOLI, come rappresentato dalla reclamante che li riduce a lievi infrazioni, minimizzando l’entità dei due episodi, è in aperto contrasto con il contenuto del referto arbitrale, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.); infatti, il MUNNO non si è limitato a protestare vibratamente contro l’arbitro, ma lo ha anche spintonato rivolgendogli ingiurie e minacce; per quanto riguarda il FRAIOLI, lo stesso, a fine gara, non ha partecipato ad una semplice contestazione collettiva ma ha apostrofato l’arbitro con espressioni offensive e minatorie. considerate, quindi, insussistenti le doglianze della reclamante e avuto riguarda dell’ampia congruità delle sanzioni inflitte dal Giudice di prime cure, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società TECNOSTORE ROCCASECCA e, per l’effetto, di confermare le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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