COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 25/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA SONNINO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SONNINO – LATINA SCALO CIMIL DEL 17.10.2010 (CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA) PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 63/LND DEL 18-11-2010

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 25/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA SONNINO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA SONNINO - LATINA SCALO CIMIL DEL 17.10.2010 (CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA) PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 63/LND DEL 18-11-2010 La Commissione Disciplinare territoriale, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; - rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia della decisione impugnata in quanto il Giudice Sportivo, nel comminare la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara e le altre sanzioni accessorie per la partecipazione in posizione di squalifica del calciatore Maione Giuseppe, non avrebbe considerato che lo stesso calciatore aveva scontato la squalifica di una gara comminata con il Comunicato Ufficiale 135 del 4.5.2010, con la società Monte S. Giovanni Campano con cui il calciatore era tesserato con decorrenza 3.9.2010, e da cui era stato trasferito in prestito alla reclamante il 14.9.2010; - rilevato che, effettivamente, il calciatore risulta tesserato a decorrere dal 3.9.2010 con la società Monte San Giovanni Campano e non ha partecipato alle gare Monte S. Giovanni Campano – Formia 1905 del 5.9.2010 e Terracina – Monte S. Giovanni Campano del 12.9.2010 del Campionato di Eccellenza Girone B scontando quindi il residuo di squalifica della stagione precedente; - ritenuta la posizione del calciatore Maione Giuseppe nella gara in questione assolutamente regolare; DELIBERA Di accogliere il reclamo e per l’effetto di annullare integralmente la delibera impugnata del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio ripristinando il risultato acquisito sul campo Polisportiva Sonnino - Latina Scalo Cimil 1 - 0 revocando altresì l’ammenda a carico della Società, la squalifica del calciatore Maione Giuseppe e l’inibizione del dirigente accompagnatore Cantagalli Elio. La tassa reclamo va restituita.
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