COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 25/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVO LATINA ISONZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DUO ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DEL L’11.10.2010 (Gara: REAL VALLEMARINA – NUOVO LATINA ISONZO del 7.11.2010 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 66 del 25/11/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVO LATINA ISONZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE DUO ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 58 DEL L’11.10.2010
(Gara: REAL VALLEMARINA – NUOVO LATINA ISONZO del 7.11.2010 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ritenuto che quanto rappresentato dalla reclamante circa la totale assenza, a fine gara, di comportamenti offensivi, minatori ed invasivi del proprio calciatore nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria è apertamente contraddetto dal contenuto del rapporto di gara, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.)
Infatti il DUO, dopo il termine dell’incontro, lungi dal salutare il predetto allenatore, lo offendeva colpendolo nel contempo al viso.
Considerata, quindi, inattendibile la lamentela della ricorrente, e congrua la sanzione inflitta al calciatore in titolo, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo avanzato dalla Società NUOVO LATINA ISONZO e di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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