COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PASSOSCURO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2011 A CARICO DEL CALCIATORE TROCCHIANESI FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U.N. 14SGS DEL 4.11.2010 (Gara: PASSOSCURO – S. MARINELLA del 30.10.2010 – Campionato Allievi Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del02/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PASSOSCURO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2011 A CARICO DEL CALCIATORE TROCCHIANESI FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U.N. 14SGS DEL 4.11.2010 (Gara: PASSOSCURO – S. MARINELLA del 30.10.2010 – Campionato Allievi Prov. Roma) La Società in epigrafe, con il reclamo in argomento, intende ottenere la riduzione della squalifica in titolo comminata al proprio tesserato TROCCHIANELLI FEDERICO in quanto ritiene che la stessa sia eccessivamente penalizzante rispetto ai reali accadimenti. Sostiene la Pol. PASSOSCURO che il suddetto giocatore ha soltanto poggiato le mani sul petto dell’arbitro nel tentativo di spiegare che non era lui l’autore della frase irriguardosa sanzionata dal direttore di gara con l’espulsione dal campo e che ciò ha determinato soltanto un indietreggiamento di quest’ultimo, circostanza questa che esclude la violenza della spinta, come invece riportato nella motivazione del Giudice di primo grado in quanto in tal caso l’arbitro sarebbe caduto in terra. Riconosce comunque la Società la colpevole condotta del proprio tesserato ma parimenti giudica eccessiva la sanzione irrogata. Questa Commissione ha attentamente analizzato tutta la documentazione agli atti, con particolare riguardo – come ovvio – alla refertazione dell’arbitro, fonte primaria di prova dalla quale è puntualmente e fedelmente descritto l’episodio caratterizzato dal comportamento minaccioso e irriguardoso, culminato con lo spintonamento violento, tenuto nei confronti dell’arbitro dall’atleta in questione. Non va sottaciuto altresì che tale atteggiamento si è perpetuato successivamente, rendendo necessario l’intervento di un Dirigente a fronte del rifiuto del TROCCHIANESI di allontanarsi dal terreno di gioco. Per quanto precede, non potendo assumere come valide le argomentazioni addotte a difesa del calciatore da parte della Società questo Organo Giudicante DELIBERA Di respingere il reclamo in epigrafe e per l’effetto conferma la squalifica nei riguardi del calciatore TROCCHIANESI FEDERICO fino al 30.4.2011. La tassa va incamerata.
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