COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 07/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FROSINONE 2000 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 500 A CARICO DELLA STESSA E DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 A CARICO DEL CAPITANO MAURA MATTEO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 54 DEL 4.11.2010 (Gara: LUPA FRASCATI – FROSINONE 2000 del 30.10.2010 – Campionato Juniores Primavera)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 07/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FROSINONE 2000 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 500 A CARICO DELLA STESSA E DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 A CARICO DEL CAPITANO MAURA MATTEO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 54 DEL 4.11.2010 (Gara: LUPA FRASCATI – FROSINONE 2000 del 30.10.2010 – Campionato Juniores Primavera) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che la Società FROSINONE 2000 ha inoltrato una dichiarazione del calciatore FORTUNA MICHAEL con la quale si riconosce responsabile di aver colpito l’arbitro con uno schiaffo a fine gara; per quanto attiene l’entità dell’ammenda comminata, si ritiene che la stessa sia del tutto congrua in rapporto ai gravi comportamenti posti in essere da tesserati della Società. Detto ciò, questa Commissione DELIBERA Di trasmettere gli atti di gara al Giudice Sportivo del C.R. Lazio relativamente al provvedimento disciplinare da adottare nei confronti del calciatore FORTUNA MICHAEL in sostituzione del capitano della Società FROSINONE 2000 MAURA MATTEO. Di respingere il reclamo riguardante l’ammenda di € 500 a carico della Società FROSINONE 2000. La tassa reclamo va incamerata.
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