COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 10/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TIRRENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/1/2013 A CARICO DEL CALCIATORE CHIODI MANUEL ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DEL 20/1/11 ( Gara: Achillea 2002 – Tirreno del 16/1/11 – Campionato JUN. PROV. RM ).

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 10/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' TIRRENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/1/2013 A CARICO DEL CALCIATORE CHIODI MANUEL ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 32 DEL 20/1/11 ( Gara: Achillea 2002 – Tirreno del 16/1/11 - Campionato JUN. PROV. RM ). La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: La reclamante esclude che il calciatore Chiodi, dopo aver spinto l'Arbitro, facendolo cadere a terra, abbia poi tentato di colpirlo con calci; e ciò, in quanto, dopo lo spintonamento, il giocatore sarebbe stato immediatamente trattenuto ed allontanato dai compagni. Si è quindi chiesta una riduzione della sanzione ritenuta eccessiva. Valutato il comportamento del calciatore, così come descritto nel referto arbitrale, questa Commissione ritiene che l'atteggiamento gravemente minaccioso ed offensivo assunto dal Chiodi dopo la spinta violenta sul petto dell'Arbitro, che aveva fatto cadere a terra il Direttore di gara, provocandogli un leggero dolore alla coscia, vada ricondotto ad un'unica azione di violenta contestazione nei confronti dell'Arbitro, sicché, pur ribadendo la gravità e l'intollerabilità di tale condotta, si ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente la sanzione, anche allo scopo di garantire una gradualità della stessa, rispetto a comportamenti simili che abbiano cagionato più gravi conseguenze. Tutto ciò premesso e ritenuto. DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, ridurre la squalifica del calciatore CHIODI MANUEL dal 31 gennaio 2013 al 30 giugno 2012. La tassa di reclamo va restituita.
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