COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 10/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIBE DE ORO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2013 A CARICO DEL CALCIATORE PALANDRI FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.37 SGS DEL 20.1.2011 (Gara: RIO CECCANO – PIBE DE ORO del 15.1.2011 – Campionato Allievi Provinciali Fascia B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 10/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIBE DE ORO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2013 A CARICO DEL CALCIATORE PALANDRI FRANCESCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.37 SGS DEL 20.1.2011 (Gara: RIO CECCANO – PIBE DE ORO del 15.1.2011 – Campionato Allievi Provinciali Fascia B) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società PIBE DE ORO, nel suo articolato e dettagliato ricorso, nel ritenere preliminarmente la sanzione inflitta al calciatore PALANDRI FRANCESCO, ci tiene a porre in evidenza, così come ha fatto in sede di audizione, alcune valutazioni oggettive e soggettive, chiarendo alcuni punti riferiti al reale accadimento dei fatti. Secondo la reclamante l’arbitro non è stato raggiunto da “un leggero schiaffo” sul volto ma il PALANDRI con il suo gesto, certamente riprovevole, intendeva solo colpire il fischietto che l’arbitro aveva in bocca al momento della decisione dell’espulsione, sfiorandolo parzialmente sul volto. La Società PIBE DE ORO insiste nel ricorso che il PALANDRI non aveva alcuna intenzione di colpire l’arbitro e che lo ha solo toccato in maniera non violenta, per cui nel condannare il comportamento del PALANDRI, tra l’altro al primo provvedimento disciplinare, ritiene esagerata la sanzione inflittagli e ne chiede pertanto una adeguata riduzione. Questa Commissione Disciplinare Territoriale, da una valutazione complessiva dei fatti, ha avuto il convincimento che in effetti anche in relazione a quanto riporta l’arbitro nel proprio referto, che talune osservazioni della reclamante siano da “prendere in considerazione”. Infatti il gesto, seppur deprecabile sotto ogni aspetto di etica sportiva, da l’idea di rientrare in un atteggiamento di una violenta protesta, tale però da non produrre esiti di nocumento fisico al Direttore di gara. Ed è per tale motivo che, a parere di questa Commissione, la squalifica inflitta al PALANDRI presenta margini di un adeguato ridimensionamento, mancando nell’accaduto particolari intenti di violenza. Tanto premesso, assumendo in parte le lamentele della reclamante, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla società PIBE DE ORO e quindi di ridurre la squalifica al calciatore PALANDRI FRANCESCO al 31.1.2012. La tassa reclamo va restituita.
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