COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 10/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCA DI PAPA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 37 C5 DEL 26.1.2011 (Gara: POL. GENZANO – ROCCA DI PAPA del 7.1.2011 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 10/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCA DI PAPA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 37 C5 DEL 26.1.2011 (Gara: POL. GENZANO – ROCCA DI PAPA del 7.1.2011 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; considerato che le argomentazioni poste in essere dalla POLISPORTIVA ROCCA DI PAPA pur presentando alcuni aspetti in base ai quali pone in evidenza che la squadra di casa non ha fatto alcuna richiesta scritta di spostamento della gara alla competente Delegazione Provinciale di Roma, ma ha solo presentato la comunicazione del Comune di Genzano in cui attesta l’indisponibilità del campo di gioco per il giorno 7.1.2011. Ritenuto che, al di là di quanto richiede la ricorrente di applicazione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società POLISPORTIVA GENZANO C5 questo Organo di Giustizia Sportiva ritiene di ravvisare elementi tali da cui non si può disconoscere che in tale situazione, è emerso chiaramente che si è verificato un chiaro caso di disguido organizzativo per la mancata disputa della gara oggetto del presente ricorso. Detto ciò, appare evidente a questa Commissione Disciplinare che la decisione adottata dal competente Giudice Sportivo sia del tutto corretta, tenuto conto che in tali circostanze deve prevalere il senso di sportività, al di là di ogni considerazione in merito. Conseguentemente DELIBERA Di respingere il ricorso in argomento, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo si incamera.
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