COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 10/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ UNI POMEZIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FORTI DANIELE E DELL’AMMENDA DI EURO 300 A CARICO DELLA SOCIETA’ RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DEL 27.1.2011 (Gara: UNIPOMEZIA – POL. CARSO del 23.1.2011 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 10/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ UNI POMEZIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FORTI DANIELE E DELL’AMMENDA DI EURO 300 A CARICO DELLA SOCIETA’ RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 DEL 27.1.2011 (Gara: UNIPOMEZIA – POL. CARSO del 23.1.2011 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, la quale nel confermare quanto rappresentato nel ricorso originario ha ribadito che appare quanto meno discutibile la decisione assunta dal Giudice Sportivo di prime cure che ha comminato l’ammenda di euro 300, come alla Società POL. CARSO, mentre dal referto arbitrale, a detta della ricorrente, appare evidente lo squilibrio nelle responsabilità emerse, in quanto i dirigenti occupanti la panchina della squadra reclamante, hanno sempre mantenuto un comportamento tale da garantire il corretto svolgimento della gara. Per quanto attiene la squalifica inflitta al calciatore FORTI DANIELE, anche essa appare eccessiva in relazione al fatto che il calciatore dopo il provvedimento disciplinare, si è allontanato tranquillamente. Per tali motivi chiede la revisione di tali sanzioni. Questa Commissione, esaminati gli atti di gara, si è resa conto che effettivamente il comportamento dei Dirigenti della Società reclamante, è stato fattivo ed ha contribuito a salvaguardare la figura dell’arbitro e pertanto sono parzialmente assumibili le lagnanze della ricorrente. Anche circa il calciatore FORTI DANIELE le argomentazioni addotte sono, a parere di questo Organo di Giustizia Sportiva, condivisibili e pertanto la sanzione merita margini di ridimensionamento. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di accogliere il ricorso in argomento e per l’effetto riduce l’ammenda ad € 150 e la squalifica al calciatore FORTI DANIELE a 2 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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