COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 10/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PALOMBARA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DELL’ 10/12/10 (Gara: Palombara – Centro Italia Stella d’Oro dell’ 8/12/10 – Campionato JUN. REG. B).

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 10/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. PALOMBARA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DELL' 10/12/10 (Gara: Palombara – Centro Italia Stella d'Oro dell' 8/12/10 - Campionato JUN. REG. B). La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltato, come da richiesta, la società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'arbitro, osserva: In sede di comparizione la reclamante, dopo aver preso atto che, per un errore materiale stampa, sul C.U. l'inibizione a carico del dirigente Blasetti Giovan Battista è stato indicata fino al 24/12/2013, anziché fino al 24/12/2010, ha dichiarato di voler limitare il reclamo alla sola squalifica del calciatore Antonacci Gabriele fino al 9/12/2013; e ciò, in quanto l'autore del gesto violento nei confronti dell'Arbitro non sarebbe stato il suddetto giocatore, bensì il calciatore n. 15 Petrocchi Andrea; come da dichiarazione di assunzione di responsabilità, sottoscritta dal medesimo Petrocchi; fatta pervenire successivamente a questa Commissione Ascoltato in sede di supplemento di referto, l'Arbitro ha dichiarato che il giocatore che, a pochi minuti dal termine dell'incontro, lo aveva colpito con un violento pugno al volto era stato sicuramente il calciatore n.8 del Palombara Sabina, Antonacci Gabriele; e ciò poteva affermare senza ombra di dubbio, in quanto egli ricordava il volto del suddetto giocatore, proprio perché sostituito qualche minuto prima dal n.18 Ceroli Adriano. Rientrato nello spogliatoio, anche il raffronto tra i documenti di identità e la lista dei giocatori gli aveva fornito peraltro una ulteriore conferma che autore del gesto violento era stato proprio il n.8 Antonacci Gabriele. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'arbitro deve quindi escludersi ogni possibilità di errore per quanto concerne l'identità dell'autore del gesto violento compiuto nei confronti del Direttore di gara. Ribadita l'intollerabilità e la gravità di tale gesto (il pugno inferto sul volto dell'Arbitro ha causato a quest'ultimo forte dolore, fuoriuscita di sangue e uno stato confusionale, che ha determinato la sospensione definitiva della gara), deve quindi considerarsi del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica fino al 9 dicembre 2013 a carico del calciatore ANTONACCI GABRIELE. La tassa di reclamo va incamerata.
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