COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 17/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TUGURIO CALCIO ANGUILLARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA E L’AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 del 27.1.2011 (Gara: TUGURIO CALCIO ANGUILLARA – ATL. MORLUPO del 23.1.2011 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 17/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ TUGURIO CALCIO ANGUILLARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA E L’AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 96 del 27.1.2011 (Gara: TUGURIO CALCIO ANGUILLARA – ATL. MORLUPO del 23.1.2011 – Campionato II Categoria) La Società TUGURIO CALCIO ANGUILLARA con il presente reclamo contesta la decisione assunta dal Giudice Sportivo di I grado con la quale le viene inflitta la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 e l’ammenda di € 300. A sostegno di tale richiesta la ricorrente riporta i fatti come sono realmente accaduti. A due minuti dalla fine dell’incontro, con la squadra in vantaggio di due reti a zero, l’allenatore decideva per la sostituzione del calciatore PASQUALUCCI DANIELE, il quale mentre si accingeva a lasciare il terreno di giuoco, passando dinanzi agli occupanti la panchina della Società MORLUPO veniva pesantemente ingiuriato. Lo stesso reagiva prendendo una bandierina per difendersi dall’aggressione di un calciatore ospite. A questo punto quasi tutti i calciatori della Società MORLUPO si precipitavano verso il PASQUALUCCI che veniva ripetutamente colpito con calci e pugni fino a cadere violentemente in terra, motivo per cui gli atleti della Società reclamante intervenivano per difendere il proprio compagno. Si creava dunque uno stato di confusione generale al di fuori del terreno di gioco, per cui la ricorrente chiede la punizione sportiva a carico della Società MORLUPO per avere i loro calciatori abbandonato il terreno di gioco e una riduzione dell’ammenda comminatagli. Tra l’altro la Società TUGURIO ANGUILLARA evidenzia che la propria richiesta viene confortata dalle decisioni assunte dall’arbitro della gara che ha sanzionato tre calciatori della Società MORLUPO ed uno solo della ricorrente. Questa Commissione DIsicplinare, dopo aver attentamente esaminato le carte in possesso, ha rilevato che, come sostiene la reclamante, l’arbitro, nel proprio rapporto, evidenzia con dovizia di particolari il motivo scatenante che ha poi determinato il comportamento dei calciatori in campo che partecipavano alla zuffa, individuando però come responsabili essenzialmente calciatori della Società MORLUPO. Questo Organo di Giustizia Sportiva rileva comunque che dalla lettura del referto, l’arbitro - visto che dopo l’ingresso in campo di infermieri e della Forza Pubblica la situazione si era calmata - avrebbe potuto sanzionare i responsabili e, con l’aiuto dei capitani ai quali avrebbe dovuto chiedere collaborazione, continuare la gara, considerato che mancavano pochi minuti al termine con la squadra di casa in vantaggio di due reti. Detto ciò, comunque non può essere accolta la richiesta avanzata dalla ricorrende di perdita della gara alla squadra avversaria, in quanto non risulta dagli atti di gara che i calciatori della Società MORLUPO abbiano abbandonato il terreno di giuoco poiché i fatti si sono verificati sullo stesso, ma che invece è parere di questa Commissione di procedere alla ripetizione dell’incontro, ai sensi dell’art. 17 del C.G.S., per non aver l’arbitro messo in atto tutti quei poteri messi a disposizione delle norme federali, in considerazione anche del fatto che i comportamenti aggressivi dei calciatori non erano diretti nei suoi confronti. E’ invece accoglibile la richiesta di riduzione dell’ammenda in quanto le responsabilità dell’accaduto devono essere valutate e graduate secondo i reali accadimenti, tenuto conto che il tutto è scaturito da comportamenti aggressivi dei calciatori della Società MORLUPO. Conseguentemente, questa Commissione DELIBERA Di non accogliere la richiesta avanzata dalla ricorrente di convalidare il risultato della gara; di ordinare invece la ripetizione dell’incontro, dando mandato alla Segreteria del C.R. Lazio per gli adempimenti di competenza. Di ridurre l’ammenda a carico della Società TUGURIO CALCIO ANGUILLARA ad € 200. La tassa reclamo va restituita.
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