COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 17/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRIMA PORTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE ANDREA FIORAMONTI E DELL’AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 32 DEL 20.1.2011 (Gara: RIANO – PRIMA PORTA DEL 15.1.2011 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 17/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRIMA PORTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 A CARICO DEL CALCIATORE ANDREA FIORAMONTI E DELL’AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 32 DEL 20.1.2011 (Gara: RIANO – PRIMA PORTA DEL 15.1.2011 – Campionato Jun. Prov. Roma) La Società A.S.D. PRIMA PORTA con il presente reclamo non contesta il grave episodio di aggressione all’arbitro, tenuto dal proprio calciatore FIORAMONTI ANDREA nel corso della gara di cui all’oggetto, ma vuole portare a conoscenza di questa Commissione la situazione emotiva particolare del calciatore che per tutta la notte prestava assistenza al padre, ricoverato in ospedale per una grave malattia. La Società, pur conoscendo tale situazione ha insistito per farlo scendere in campo, assumendosene la piena responsabilità. Contesta poi il provvedimento dell’ammenda comminatagli in quanto le due bottigliette vuote lanciate in campo non creavano alcun tipo di problema, e per tale motivo ne chiede una adeguata riduzione. Questa Commissione Disciplinare ha rilevato che la reclamante, nel suo atto introduttivo, esponeva che il comportamento del suo tesserato, seppur grave e censurabile, era scaturito da una reazione impropria dello stesso, a causa di una particolare situazione di famiglia. E’ stato valutato attentamente il caso in tutti gli elementi che hanno influenzato lo stato eccessivamente emotivo del calciatore, dovuto alla sua personalissima situazione, e quindi si ritiene, a giudizio discrezionale di questo Organo Giudicante, che possa addivenirsi ad una parziale riduzione della squalifica inflitta, per renderla più equa rispetto alla causa che ha fatto scaturire l’episodio, in cui hanno certamente influito elementi soggettivi psicologici. Per quanto attiene la richiesta di riduzione dell’ammenda, si ritiene la richiesta stessa condivisibile in quanto l’arbitro stesso scrive nel proprio rapporto che non c’è certezza che il lancio in campo delle due bottigliette sia stato effettuato da sostenitori della squadra ospite. In considerazione di tutto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA Di accogliere il ricorso in argomento, riducendo la squalifica del calciatore FIORAMONTI ANDREA al 30.6.2013 e l’ammenda ad € 100. La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it