COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 104 del 17/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ RIETI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 100 CON RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 98 DEL 3.2.2011 (Gara: CORNETO TARQUINIA – RIETI CALCIO del 29.1.2011 – Campionato di Eccellenza)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 104 del 17/02/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ RIETI CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DELL’AMMENDA DI € 100 CON RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 98 DEL 3.2.2011
(Gara: CORNETO TARQUINIA – RIETI CALCIO del 29.1.2011 – Campionato di Eccellenza)
La Società F.C. RIETI reclama avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo indicati in oggetto, sostenendo di non aver arrecato alcun danno alle strutture né all’impiantistica interna allo spogliatoio.
Si lamenta anzi la ricorrente delle precarie condizioni dello spogliatoio loro assegnato e che la situazione lasciata alla partenza era identica a quella trovata al momento dell’assegnazione e che, in assenza di tale contestazione in contraddittorio, appare evidente la sussistenza di nesso di causalità. Chiede pertanto la Società RIETI CALCIO l’annullamento dell’ammenda di € 100 e del risarcimento danni.
Questa Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente fa presente che, ai sensi dell’art. 45 comma 3 del C.G.S., non sono impugnabili in alcuna sede provvedimenti pecuniari inferiori a € 150 per le Società partecipanti ai campionati di Eccellenza, Promozione, I Categoria e Regionali del Calcio a 5 e Calcio Femminile
Per quanto riguarda invece la richiesta di annullamento del provvedimento di risarcimento danni, l’arbitro nel proprio referto riporta che al termine della gara il Presidente della squadra locale faceva notare al Direttore di gara la rottura dei tubi delle docce nello spogliatoio ospite, con l’acqua che usciva dal muro, dove in terra si notavano i pezzi di muro rotto, quindi un fatto appena accaduto.
Da quanto sopra descritto appare evidente che esistono responsabilità dei tesserati della squadra ospite, i quali a fine gara provocavano seri danni allo spogliatoio della squadra di casa, così come ampiamente motivato dal direttore di gara nel proprio referto.
Non sono quindi, per le motivazioni di cui sopra, nemmeno parzialmente assumibili le lagnanze avanzate dalla ricorrente con il presente ricorso.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di dichiarere inammissibile il reclamo che verte sulla richiesta di eliminazione dell’ammenda di € 100.
Di confermare invece il provvedimento dell’obbligo di risarcimento danni a carico della Società RIETI CALCIO.
La tassa reclamo si incamera.
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