COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PONZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2013 A CARICO DEL CALCIATORE TESCIONE FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 94 DEL 20.1.2011 (Gara: ESPERIA – PONZA del 16.1.2011 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PONZA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2013 A CARICO DEL CALCIATORE TESCIONE FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL C.R. LAZIO CON C.U. N. 94 DEL 20.1.2011 (Gara: ESPERIA – PONZA del 16.1.2011 – Campionato II Categoria) La Società reclamante, con un primo documento del 21.1.2011, si è opposta alla decisione in titolo, affermando che la motivazione con la quale è stata adottata la suddetta sanzione non è veritiera, in quanto non soltanto l’autore non è il calciatore TESCIONE FEDERICO bensì l’assistente di parte Sig. VITIELLO GUIDO entrato in campo con il calciatore NEGRI FELICE, e viene altresì indicato che il VITIELLO nella circostanza incriminata, non ha inferto all’arbitro alcuna ginocchiata, ma si è limitato, nella concitazione del momento, ad allontanarlo con spinte sull’addome. In una successiva nota, in data 25.1.2011, ad integrazione dell’originario ricorso, la POL. PONZA, negando la virulenza del gesto in argomento e affermando che l’autore è il proprio tesserato NEGRI FELICE (quindi non più il Sig. VITIELLO GUIDO) continua a sostenere che non si è trattato di una ginocchiata, bensì soltanto di un colpo, come peraltro può evincersi dalla contraddittorietà tra i contenuti del referto arbitrale e quello del commissario di campo. Infatti, mentre nel primo si menziona “un colpo che non provocava dolore”, nell’altro si cita “una ginocchiata inferta dal giocatore, dopo una corsa di 20 metri”, circostanza che – a parere della reclamante – avrebbe certamente provocato intensa dolenzia all’arbitro. Al riguardo è stato inviato a questa Commissione un video da cui si può desumere la reale dinamica degli accadimenti e conseguentemente accertare le effettive responsabilità. Questa Commissione ha attentamente valutato gli atti a disposizione, con particolare riguardo al rapporto del Commissario di campo, in quanto l’arbitro, colpito alle spalle, non è stato in grado di identificare il colpevole del gesto più volte citato. Parimenti è stato visionato il contenuto del video ed in considerazione che la relativa visione non ha fornito utili elementi di chiarificazione, si è ritenuto opportuno ascoltare nuovamente la versione del Commissario di campo che, in un successivo documento, ha ancor più dettagliatamente delineato la dinamica del fatto, attribuendo senza ombra di dubbio la responsabilità della proditoria ginocchiata al giocatore TESCIONE FEDERICO che, nell’occasione, si rendeva autore anche di una forte spinta nei confronti del direttore di gara. Alla luce di quanto sopra, appare evidente la congruità e la puntualità del giudizio di prime cure e pertanto, essendo stati addotti a discolpa elementi contraddittori ( doppia versione circa l’autore del gesto) e comunque non tali da consentire la rimodulazione del provvedimento contestato, questo Organo Giudicante DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento e per l’effetto conferma la squalifica fino al 31.1.2013 nei riguardi del calciatore TESCIONE FEDERICO. La tassa reclamo va incamerata.
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