COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALICO MENTANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE SALTAMACCHIA DAVIDE ADOTTATO DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 34 DEL 27.1.2011 (Gara: ATL. TIVOLI – VALICO MENTANA del 22.1.2011 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALICO MENTANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DEL CALCIATORE SALTAMACCHIA DAVIDE ADOTTATO DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 34 DEL 27.1.2011 (Gara: ATL. TIVOLI – VALICO MENTANA del 22.1.2011 – Campionato Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro, osserva: la Società VALICO MENTANA proponeva reclamo avverso il provvedimento di squalifica fino al 31.12.2014 comminata dal Giudice Sportivo nei confronti del proprio calciatore SALTAMACCHIA DAVIDE. La Società motivava il reclamo chiedendo la revoca della squalifica del calciatore in quanto il comportamento oggetto della squalifica sarebbe da attribuire al calciatore PALPACELLI DAVIDE n. 5 nella distinta di gara. La Società altres’ insisteva nel reclamo soffermandosi nell’atteggiamento non professionale e addirittura provocatorio tenuto dal Direttore di gara nei loro confronti. Sentito l’arbitro, in sede di supplemento di referto, lo stesso confermava quanto riportato nel rapporto di gara, riconoscendo nel Sig. SALTAMACCHIA DAVIDE l’autore dei gesti e delle parole proferite nei suoi confronti. Tenuto conto di quanto sopra, ed evidenziando anche in questa sede l’estrema gravità del comportamento tenuto dal calciatore SALTAMACCHIA DAVIDE nei confronti dell’arbitro, si ritiene non accoglibile il reclamo proposto dalla Società VALICO MENTANA. Tutto ciò premesso DELIBERA Di respingere il reclamo della Società VALICO MENTANA e, per l’effetto, conferma la squalifica del calciatore SALTAMACCHIA DAVIDE fino al 31.12.2014. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it