COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 25/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO OLEVANO 1964 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER CINQUE GARE A CARICO DELL’ALLENATORE MILANA MAURIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 10/2/11 (Gara: Atletico Olevano 1964 – Sporting Club Segni (e non Fondi come erroneamente pubblicato) del 6/2/11 Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 108 del 25/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' ATLETICO OLEVANO 1964 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER CINQUE GARE A CARICO DELL'ALLENATORE MILANA MAURIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 10/2/11 (Gara: Atletico Olevano 1964 – Sporting Club Segni (e non Fondi come erroneamente pubblicato) del 6/2/11 Campionato III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; Considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, il comportamento dell'allenatore Milana va ricondotto esclusivamente ad un atteggiamento di protesta e di contestazione nei confronti dell'Arbitro, manifestato con espressione offensiva e con apprezzamenti inopportuni; che pertanto, la sanzione andrà rivisitata, anche per graduare la stessa rispetto alle sanzioni abitualmente comminate dagli Organi di Giustizia Sportiva per comportamenti di natura simile, ma molto più gravi. Tutto ciò premesso e ritenuto. DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, ridurre la squalifica dell'allenatore MILANA Maurizio da cinque gare a tre gare. La tassa di reclamo va restituita.
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