COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 18/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FUTSAL ISOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 A CARICO DEL CALCIATORE LATTANZI MAURIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 71 C5 del 23.2.2011 (Gara: FUTSAL ISOLA – MIRAFIN del 19.2.2011 – Serie C1 Calcio a 5)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 18/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FUTSAL ISOLA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 A CARICO DEL CALCIATORE LATTANZI MAURIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. 71 C5 del 23.2.2011 (Gara: FUTSAL ISOLA – MIRAFIN del 19.2.2011 – Serie C1 Calcio a 5) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la reclamante con il ricorso presentato ed anche in sede di audizione chiede, in relazione ad una consolidata giurisprudenza, che la squalifica al calciatore LATTANZI MAURIZIO venga ridotta ai minimi edittali, in quanto il comportamento del predetto calciatore non è stato di natura aggressiva ma di una protesta anche se violenta, causata da un provvedimento disciplinare adottato dall’arbitro nei confronti del LATTANZI il quale non la condivideva. Questa Commissione Disicplinare Territoriale, nel porre in evidenza la condotta certamente deprecabile del calciatore, che assumeva un atteggiamento di eccessiva e veemente protesta manifestata con gesti di invadenza fisica (spintonamento) ma non caratterizzati da alcun intento di violenza, tanto che l’arbitro non ha riportato alcun tipo di danno fisico. Ne consegue quindi che la sanzione contestata possa essere considerata entro limiti temporali più ridotti, al fine di adeguarla alla reale portata dell’accaduto. Pertanto, questo Organo Giudicante DELIBERA di accogliere il ricorso in argomento e, per l’effetto, riduce la squalifica nei confronti del calciatore LATTANZI MAURIZIO al 30.4.2011. La tassa reclamo si restituisce.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it