COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 18/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPINACETO 70 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 2 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BALDUCCI FABIO E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RICCI ALESSIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 47 DEL 2.3.2011 (Gara: SPINACETO 70 – PISANA CLUB del 26.2.2011 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 18/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPINACETO 70 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 2 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BALDUCCI FABIO E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RICCI ALESSIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 47 DEL 2.3.2011 (Gara: SPINACETO 70 – PISANA CLUB del 26.2.2011 – Campionato Calcio a 5 Serie D Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, preliminarmente osserva che la squalifica per 2 gare a carico del calciatore BALDUCCI non è impugnabile in alcuna sede (art. 45 del C.G.S.) Per quanto riguarda l’assunto della reclamante circa la sola richiesta di spiegazioni, a fine gara, da parte del RICCI nei confronti dell’arbitro tale deduzione è smentita dagli atti ufficiali, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.), che rappresentano una condotta affatto diversa dell’interessato il quale, alla fine dell’incontro ha rivolto insulti e minacce al Direttore di gara. Ritenute, quindi, inattendibili le doglianze della reclamante, questa Commissione DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso avverso la squalifica per 2 gare a carico del calciatore BALDUCCI FABIO. Di respingere il reclamo concernente il calciatore RICCI ALESSIO confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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