COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 18/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AZZURRA POSTA FIBRENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RICO GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 32 DEL 3.3.2011 (Gara: AZZURRA POSTA FIBRENO – VICALVITO del 27.2.2011 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 18/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AZZURRA POSTA FIBRENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RICO GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 32 DEL 3.3.2011 (Gara: AZZURRA POSTA FIBRENO – VICALVITO del 27.2.2011 – Campionato III Categoria Frosinone) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: il calciatore RICO GIUSEPPE tesserato per la Società AZZURRA POSTA FIBRENO ha avanzato reclamo avverso la decisione in titolo, sostenendo di essere stato erroneamente espulso dalll’arbitro durante la gara in oggetto e conseguentemente di non condividere le motivazioni con cui il Giudice Sportivo gli ha attribuito la squalifica per 3 gare. Afferma infatti che egli non ha colpito il giocatore avversario giacente a terra, bensì, in considerazione del fatto che quest’ultimo tardava ad alzarsi, non consentendo la ripresa del gioco, era andato per sollecitarlo ad uscire dal campo. In tale frangente riceveva da alcuni componenti la squadra avversaria, alcune spinte al fine di tenerlo lontano dal luogo, tanto da farlo finire accidentalmente addosso al calciatore ancora a terra. Ammette infine che avrebbe potuto evitare di avvicinarsi al luogo ove si era svolto il fatto ma nega che l’atto per cui è stato sanzionato abbia avuto il connotato della volontarietà, chiedendo la revisione del provvedimento. Questa Commissione, dalla lettura dei documenti ufficiali, trae però un convincimento diverso in quanto nella descrizione dell’episodio viene chiaramente delineata la dinamica dello stesso dalla quale si evince il connotato di volontarietà del calcio con cui il RICO ha colpito il giocatore giacente a terra. Questo Organo Giudicante, ritenendo neanche parzialmente assumibili le deduzioni fornite dal calciatore, afferma che la sanzione inflitta sia perfettamente idonea e congrua e pertanto, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la squalifica per 3 gare a carico del calciatore RICO GIUSEPPE. La tassa reclamo va incamerata.
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