COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 18/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALGIAN VIAGGI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MACERATESI FRANCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 73C5 DEL 2.3.2011 (Gara: ALGIAN VIAGGI – FUTBOLCLUB del 26.2.2011 – Campionato C5 C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 18/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALGIAN VIAGGI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MACERATESI FRANCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 73C5 DEL 2.3.2011 (Gara: ALGIAN VIAGGI – FUTBOLCLUB del 26.2.2011 – Campionato C5 C2) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali osserva: la Società ALGIAN in sede di audizione, rappresenta che il calciatore MACERATESI, durante e a fine gara, si sarebbe comportato in maniera ineccepibile nei confronti dell’arbitro. Le argomentazioni della reclamante sono smentite dal contenuto degli atti ufficiali, fonte privilegiata di prova (art. 35 C.G.S.) che descrivono una condotta assai diversa dell’interessato il quale, espulso epr espressione blasfema, al termine dlel’incontro rivolgeva offese all’arbitro. Per ciò che riguarda l’ammenda, ritenuta dalla ricorrente eccessiva in quanto, in occasione dei disordini, ci sarebbe stato un fattivo intervento del Presidente, ancorchè non in lista, tale circostanza non è descritta dall’arbitro che non fa cenno ad alcun intervento di opposizione al gesto del sostenitore contro di lui. Tanto premesso, ritenuta congrua la sanzione inflitta, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo della Società ALGIAN VIAGGI confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo si incamera.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it