COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 03/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. ROMULEA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. 58 DEL 3-2-11 IN MERITO ALLA GARA FONTE MERAVIGLIOSA – ROMULEA DEL 16-1-2011 CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 03/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. ROMULEA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. 58 DEL 3-2-11 IN MERITO ALLA GARA FONTE MERAVIGLIOSA – ROMULEA DEL 16-1-2011 CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI. La società Romulea ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo indicata in epigrafe con la quale le è stata comminata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, l’ammenda di € 100,00 e l’inibizione del dirigente accompagnatore Dominici Romulea e la squalifica per una gara ulteriore dei calciatori Toma Daniel e Leonardi Edoardo per averli fatti partecipare alla gara in questione in posizione di squalifica non avendo ancora scontato la giornata di squalifica comminata con il comunicato ufficiale 52 pubblicato il 13 gennaio 2011. Sostiene la reclamante che al termine della gara Cynthia 1920-Romulea del 6 gennaio 2011 l’arbitro della gara consegnava la distinta dei calciatori con l’annotazione dell’espulsione a carico dei calciatore Leonardi, Toma e Ciani. Nel comunicato del giorno successivo alla gara pubblicato il 7 gennaio 2011 con il numero 50, non risultava essere stato esaminato il referto della gara del 6 gennaio 2011 e quindi non risultavano provvedimenti a carico dei calciatori citati. Nella successiva gara del 9 gennaio 2011 contro il Cecchina, la reclamante non schierava i tre calciatori in questione in omaggio alla norma relativa all’automatismo della squalifica per i calciatori espulsi dal campo, art. 45 comma 2 del CGS. Nel comunicato ufficiale del 13 gennaio 2011 n. 52 veniva comminata una giornata di squalifica a carico di tutti e tre i calciatori. Ritenendo quindi la squalifica già scontata la società faceva partecipare in assoluta tranquillità i tre calciatori alla gara in contestazione del 16 gennaio 2011 contro il Fonte Meravigliosa che, però, inoltrava reclamo sostenendo che i due calciatori Toma e Leonardi non erano stati espulsi dal campo e quindi la squalifica loro comminata con il comunicato ufficiale n. 52 del 13 gennaio 2011 doveva essere scontata nella prima gara successiva, proprio quella del 16 gennaio 2011, e quindi entrambi si trovavano in posizione irregolare. Il Giudice di prime cure accoglieva tale tesi e comminava a carico della reclamante la punizione sportiva della perdita della gara e le sanzioni accessorie sopra descritte. Nel reclamo la Romulea sostiene che, preliminarmente, il reclamo di primo grado del Fonte Meravigliosa era viziato da irregolarità insanabile in quanto non inviatole. In secondo luogo la stessa società Fonte Meravigliosa avrebbe inoltrato una tassa reclamo inferiore a quella stabilita. In terzo luogo il Giudice Sportivo avrebbe applicato a carico della società la punizione sportiva della perdita della gara per aver trasgredito a quanto stabilito dall’articolo 17 comma 5 lett. B del CGS che punisce però le società che utilizzino quali assistenti dell’arbitro soggetti squalificati o inibiti o che comunque non abbiano titolo a prendere parte alla gara, la qualcosa non si attaglia di tutta evidenza alla fattispecie concreta che ci occupa. In quarto luogo il Giudice avrebbe errato considerando non applicabile all’espulsione comminata ai due calciatori l’automatismo delle sanzioni che si applica al calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale non distinguendo tra calciatori espulsi prima o dopo il fischio finale né esclude che l’automatismo della squalifica non si applichi anche ai calciatori espulsi dopo il fischio finale dell’arbitro. Infine vi sarebbe stato, a parere della reclamante una grave irregolarità da parte degli Organi Federali che, pur avendo ricevuto il comunicato in tempo utile per adottare e pubblicare le decisioni sul comunicato del 7 gennaio 2011 non lo avrebbero fatto, creando una situazione di obiettiva confusione ed incertezza. Va preliminarmente osservato, quanto alle questioni formali sollevate dalla reclamante, come le stesse appaiano infondate alla luce della documentazione in atti da cui risulta come la società Fonte Meravigliosa abbia allegato al reclamo di primo grado la copia della ricevuta postale che dimostra il corretto invio del plico contenente la copia del reclamo alla società Romulea all’indirizzo ufficiale comunicato all’inizio della stagione in sede di censimento della società. La tassa reclamo versata appare correttamente addebitata secondo l’importo attualmente previsto. Per quanto attiene la doglianza di merito va innanzitutto osservato come la lettura del referto di gara, unico documento rivestente valore di prova privilegiata, non lasci spazio a dubbi interpretativi in quanto l’arbitro riferisce che i calciatori Toma e Leonardi, insieme agli avversari Sciatella e Orzelleca vennero coinvolti in una baruffa scoppiata al termine della gara nella quale passarono reciprocamente a vie di fatto colpendosi con pugni e calci. Vi è da aggiungere a tal proposito che il calciatore espulso dal campo è solo quello che viene effettivamente allontanato dal terreno di gioco a gara in corso, con le tipiche forme del caso, cartellino rosso, annotazione sul taccuino, allontanamento dal terreno di gioco, ripresa del gioco solo dopo l’allontanamento e l’uscita dal recinto del campo di gara. Nel caso invece che i fatti avvengano dopo il fischio finale l’arbitro ha il dovere di annotare sul referto quanto visto ma non può naturalmente adottare alcun provvedimento disciplinare che è riservato al Giudice Sportivo. Nessun rilievo, a proposito, ha l’annotazione sulla distinta di gara nell’apposito riquadro della croce per significare che il calciatore è stato espulso in quanto tale annotazione non ha alcun rilievo ufficiale e serve solo per consentire al dirigente incaricato di verificare la corrispondenza tra tali indicazioni e quanto percepito, per richiedere, se del caso, le opportune verifiche e correzioni al direttore di gara in caso di errori materiali. La società Romulea, quindi, avendo avuto ben chiara la percezione degli avvenimenti che si sono materializzati in un fatto eclatante e disdicevole, come una rissa scoppiata al termine della gara, non avrebbe mai potuto e dovuto considerare i calciatori in questione come espulsi dal campo e quindi ha errato nel fermarli nella giornata successiva in carenza di qualsiasi provvedimento pubblicato sul comunicato ufficiale. Infatti i provvedimenti disciplinari sono efficaci solo previa declaratoria e pubblicazione sul comunicato e la loro efficacia decorre dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. La società ha poi colpevolmente errato una seconda volta quando, pubblicati i provvedimenti, non ha considerato come il Giudice li avesse correttamente inseriti tra quelli relativi ai calciatori non espulsi dal campo che come tali hanno efficacia dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione. Né potrà dolersi della omessa pubblicazione sul comunicato del 7 gennaio 2011 che riportava i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo nella seduta del 5 gennaio 2011 e che non poteva, naturalmente, riportare provvedimenti relativi a referti pervenuti successivamente a tale data. In conclusione la posizione dei calciatori era irregolare in quanto non avevano scontato la squalifica comminata regolarmente e pubblicata sul comunicato ufficiale n. 52 del 13 gennaio 2011 e quindi la decisione adottata dal Giudice Sportivo è corretta e congrua. La Commissione Disciplinare, tutto ciò premesso, DELIBERA Di respingere il reclamo confermando integralmente la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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