COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 03/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA ASD NUOVA CASSINO CALCIO 1924 AVVERS LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 101 DEL 10-2-2011 IN MERITO ALLA GARA NUOVA CASSINO CALCIO – VALMONTONE DEL 6-2-2011 CAMPIONATO DI PROMOZIONE.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 03/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA ASD NUOVA CASSINO CALCIO 1924 AVVERS LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 101 DEL 10-2-2011 IN MERITO ALLA GARA NUOVA CASSINO CALCIO – VALMONTONE DEL 6-2-2011 CAMPIONATO DI PROMOZIONE. La società Nuova Cassino Calcio 1924 ha impugnato la decisione in epigrafe con la quale il Giudice Sportivo ha irrogato alla società la squalifica del campo di gioco per 5 gare con obbligo di disputarle a porte chiuse in campo neutro, la inibizione del dirigente accompagnatore Venditelli Mario fino al 10-3-2011 e la squalifica del calciatore Cappelli Antonio per cinque gare effettive. A sostegno del gravame deduce che, contrariamente a quanto riportato nella parte motiva del provvedimento impugnato, le persone che avevano aggredito un assistente arbitrale all’interno del recinto dello spogliatoio non avevano nulla a che fare con la società e si trattava di soggetti non tesserati, inoltre i predetti non erano stati fatti entrare da un cancello lasciato aperto ma si erano introdotti forzando la rete di recinzione e strappandola in adiacenza del montante dello stesso cancello, che la società non gestiva direttamente l’impianto sportivo che le veniva concesso in uso di volta in volta dall’amministrazione comunale proprietaria e quindi non poteva essere chiamata a rispondere delle attività degli addetti al campo dipendenti comunali, che, infine, la società aveva fatto tutto il possibile allertando le forze dell’ordine, presenti in numero elevato, ed incaricando della sorveglianza degli accessi alle tribune degli appartenenti ad una associazione di protezione civile. In relazione al comportamento del calciatore affermava che la sanzione era sproporzionata agli addebiti concretizzatisi in un comportamento offensivo e minaccioso ma non violento, mentre per quanto attiene al dirigente Venditeli lo stesso si era adoperato per contenere le intemperanze degli aggressori ed aveva fatto quanto era in suo potere. Va preliminarmente osservato che la sanzione comminata al dirigente Venditelli non è impugnabile in quanto contenuta nel mese di squalifica così come previsto dall’articolo 41 n 3 lett. B del CGS. La sanzione riferita al calciatore Cappelli può invece essere lievemente ridimensionata in considerazione del fatto che, pur considerando l’aggravante di aver ricoperto la funzione di capitano della squadra, il comportamento manifestato, pur altamente disdicevole, scurrile e blasfemo, non è mai sconfinato in gesti od atteggiamenti violenti. Va invece confermata la pur grave sanzione a carico della società. Infatti, a prescindere dei dati meramente lessicali che il reclamo ha voluto impugnare, discettando sull’appartenenza societaria dei soggetti che si sono resi protagonisti della gravissima aggressione messa in atto contro un assistente arbitrale, è indubbio che la società debba rispondere pienamente del comportamento messo in atto dai suoi sostenitori e non vi è dubbio e nemmeno viene contestato che gli aggressori appartenessero alla tifoseria della squadra di casa. Così come non può dubitarsi che, sia stato lasciato aperto un cancello, ovvero sia stata strappata la rete di recinzione in prossimità del montante, la società è stata carente nel predisporre le adeguate misure di prevenzione che, anche in presenza di una gestione amministrativa aliena dell’impianto sportivo, debbono essere messe in atto dalla squadra di casa che, nel caso di carenze ed inidoneità, ne risponde sempre e comunque senza attenuanti e discriminanti. Inoltre la circostanza che l’introduzione di ben trenta tifosi nel recinto degli spogliatoi animati da intenzioni bellicose e che riuscivano a travolgere il pur consistente cordone di sicurezza delle forze dell’ordine ed ad aggredire belluinamente un assistente arbitrale che doveva ricorrere alle cure ospedaliere, non consente alcuno sconto di pena, poiché dimostra una inclinazione della tifoseria locale, che già durante la gara aveva lanciato in campo addirittura due seggiolini in plastica senza badare alla potenziale micidialità del gesto, a mettere in campo atti ed azioni violente senza minimamente badare alle conseguenze potenzialmente letali. La sanzione irrogata è quindi pienamente congrua ed a nulla valgono gli esempi relativi ad altre sentenze di altri collegi regionali e nazionali giudicanti, poiché, come più volte ribadito questa Commissione adegua le sanzioni al caso concreto che non è mai simile od uguale ad un altro, e non è adusa a concedere sconti per uniformarsi alle altrui prassi. La Commissione Disciplinare tutto ciò premesso, DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo nella parte relativa alla impugnazione della inibizione del dirigente accompagnatore Venditelli Mario per violazione dell’articolo 41 n. 3 lett. B) del CGS. Di ridurre la squalifica del calciatore Cappelli Antonio da cinque a quattro gare effettive Di confermare la squalifica del campo di gioco della società Nuova Cassano Calcio 1924 per cinque gare da disputare in campo neutro e con assenza totale di pubblico. La tassa reclamo va restituita in ragione del parziale accoglimento del reclamo.
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