COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 03/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS MARTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/1/2013 A CARICO DEL CALCIATORE CATANESI PAOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DEL 3/2/11 (Gara: S. Lorenzo Nuovo – Virtus Marta del 30/1/11 – Campionato IIª CAT.).
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 110 del 03/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA' VIRTUS MARTA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/1/2013 A CARICO DEL CALCIATORE CATANESI PAOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DEL 3/2/11
(Gara: S. Lorenzo Nuovo – Virtus Marta del 30/1/11 - Campionato IIª CAT.).
La Commissione Disciplinare;
• visto il reclamo in epigrafe;
• esaminati gli atti ufficiali;
• ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva:
La reclamante ha dichiarato che il calciatore Catanesi, dopo l'espulsione di un suo compagno, trovandosi tra i piedi il pallone, lo avrebbe calciato verso il punto di battuta della punizione, colpendo involontariamente l'Arbitro, che si trovava ad una distanza di circa 5–6 metri, proprio in quel punto. Trattandosi di un evento fortuito e considerato altresì che il pallone aveva colpito lo scarpino del dell'Arbitro senza conseguenze, si è quindi chiesta una riduzione della sanzione, ritenuta del tutto sproporzionata.
Nel rapporto di gara e nel successivo supplemento l'Arbitro ha dichiarato che il calciatore Catanesi Paolo, dopo l'espulsione di un suo compagno di squadra, gli aveva calciato contro il pallone, da una distanza di circa un metro e mezzo, colpendolo alla gamba destra e provocandogli forte dolore.
Confermata anche dal Direttore di gara l'intenzionalità del gesto, e ribadita l'intollerabilità di tale comportamento questa Commissione ritiene tuttavia di rivisitare parzialmente la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, dal momento che appare opportuno differenziare nettamente le sanzioni previste per i gesti compiuti con un chiaro intento di violenza, rispetto a quelle comminate per gesti e comportamenti che siano chiaramente riconducibili ad un atteggiamento di protesta, se pur manifestato in maniera veemente, scomposta o invasiva.
Tutto ciò premesso e ritenuto.
DELIBERA
di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore CATANESI PAOLO dal 31
gennaio 2013 al 31 gennaio 2012.
La tassa di reclamo va restituita.
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