COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 03/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO CEPRANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER CINQUE GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI PALMA CRISTIAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DEL. PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 10/2/11 (Gara: Atl. Ceprano – Nuova Fontechiari del 6/2/11 Campionato III° CAT. Frosinone).

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 03/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' ATLETICO CEPRANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER CINQUE GARE A CARICO DEL CALCIATORE DI PALMA CRISTIAN ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DEL. PROVINCIALE DI FROSINONE CON COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 10/2/11 (Gara: Atl. Ceprano – Nuova Fontechiari del 6/2/11 Campionato III° CAT. Frosinone). La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe ed ascoltato il calciatore Di Palma Cristian, il quale ha tenuto a precisare come si sono realmente svolti i fatti accaduti in relazione alla sanzione inflittagli dal competente Giudice Sportivo. Sostiene di aver ricevuto un pugno da un avversario che gli ha causato fuoriuscita di sangue dal labbro e conseguentemente si recava presso la panchina per le cure del caso, chiedendo nel contempo le motivazioni del gesto al calciatore avversario. Ribadisce di non essersi reso conto inizialmente che l’arbitro gli abbia mostrato il cartellino rosso e solo nel momento in cui il mister voleva provvedere alla sua sostituzione il direttore di gara faceva presente di considerare espulso il citato calciatore. Chiede il Di Palma per le motivazioni sopra riportate che la sanzione inflittagli venga ridimensionata in relazione a quanto dedotto. Esaminati gli atti ufficiali dall’esame dei quali in effetti si evince che i fatti così come rappresentati del reclamante appaiono a questa Commissione Disciplinare parzialmente condivisibili, (colpiva in reazione con un pugno un avversario) e che pertanto la sanzione stessa può essere adeguatamente rivisitata; detto ciò, questo Organo di Giustizia Sportiva DELIBERA di accogliere il ricorso in argomento, riducendo per l’effetto, la squalifica del calciatore Di Palma Cristian di 5 gare a 3 gare effettive. La tassa reclamo si restituisce .
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