COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ESTENSE 2009 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 A CARICO DEL CALCIATORE CAMPANA DOMENICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. 36 del 10.2.2011 (Gara: CICILIANO – ESTENSE 2009 del 5.2.2011 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ESTENSE 2009 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 A CARICO DEL CALCIATORE CAMPANA DOMENICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. 36 del 10.2.2011 (Gara: CICILIANO – ESTENSE 2009 del 5.2.2011 – Campionato III Categoria Roma) La Società ESTENSE 2009, in sede di reclamo e di audizione diretta, ha richiesto, mediante il ricorso in titolo, la rivisitazione del provvedimento di squalifica fino al 31.12.2011 comminata al proprio tesserato CAMPANA DOMENICO. Argomenta al riguardo, pur rammaricandosi per l’accaduto e non giustificando il comportamento del CAMPANA, che non risponde alla realtà quanto riportato nella motivazione del G.S., sia per quel che concerne il lancio ”a mo’ di sputo”, di acqua che ha colpito l’arbitro, sia circa l’intempestività del gesto con cui, in un momento successivo, il suddetto atleta, scagliando a terra la bottiglietta dell’acqua con cui si era appena dissetato, colpiva i piedi del direttore di gara. A detta della reclamante, invero, si è trattato non di lancio intenzionale di acqua verso l’arbitro, bensì di uno schizzo involontario in quanto il giocatore, appena espulso, intendendo chiedere al direttore di gara le ragioni del provvedimento disciplinare subito, ancora in preda allo stress agonistico, nel proferire parole spruzzava un getto dell’acqua non ancora deglutiva, con cui si era appena dissetato, attingendo l’arbitro. Successivamente, resosi conto che, seppur involontariamente, aveva compiuto un atto quanto meno non consono, gettava a terra, in segno di sconforto, la bottiglietta dell’acqua colpendo con la stessa i piedi dell’arbitro. In sostanza, la Società chiede che il comportamento del CAMPANA non sia considerato un atto di violenza e di discredito verso l’arbitro e conseguentemente sia giudicato in misura equamente rapportata alla effettiva gravità dei fatti in esame. Questa Commissione ha provveduto a valutare con accuratezza la documentazione agli atti, con particolare riferimento, come ovvio e noto, alla narrazione arbitrale, fonte di prova preminente. Dalla lettura della stessa si evince chiaramente una dinamica dei fatti connotata, in maniera inequivocabile, dal carattere intenzionale del gesto con cui il CAMPANA, lanciando l’acqua che non aveva ancora deglutito, attingeva l’arbitro. L’entità dell’accaduto è tale che, anche a voler considerare accidentale l’impatto della bottiglietta, scagliata a terra dal calciatore, non sussistono comunque elementi in fradi di attenuarne la gravità. Si intende infatti sottolineare come il lancio dell’acqua, definito opportunamente dal giudice di prime cure “a mo’ di sputo”, costituisca un atto inammissibile e intollerabile e conseguentemente non può godere di alcuna giustificazione, in un ambito in cui il prestigio del ruolo istituzionale dell’ufficiale di gara riveste fondamentale rilevanza. Per quanto precede, non potendo assumere come valide e probanti le tesi difensive della Società reclamante e ritenendo la sanzione inflitta in primo grado perfettamente congrua, questo Organo Giudicante DELIBERA Di respingere il reclamo in epigrafe e per l’effetto conferma la squalifica del calciatore CAMPANA DOMENICO al 31.12.2011. La tassa reclamo va incamerata.
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