COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FUTSAL CAPITOLINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 1000, DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2016 A CARICO DEL CALCIATORE BARONI ALESSANDRO E PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ANTONINI WALTER ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 41 DEL 10.2.2011 (Gara: FUTSAL CAPITOLINA – DIVINO AMORE del 4.2.2011 – Campionato C5 Serie D Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FUTSAL CAPITOLINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 1000, DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2016 A CARICO DEL CALCIATORE BARONI ALESSANDRO E PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ANTONINI WALTER ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 41 DEL 10.2.2011 (Gara: FUTSAL CAPITOLINA – DIVINO AMORE del 4.2.2011 – Campionato C5 Serie D Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; preso in esame preliminarmente il ricorso avanzato dalla Società FUTSAL CAPITOLINA tendente a ottenere una riduzione della squalifica per 5 gare inflitte al calciatore ANTONINI WALTER; udita, come da richiesta, la Società reclamante, la quale nel ribadire quanto riportato nel ricorso, deduce l’ingiustizia delle decisioni assunte dal competente Giudice Sportivo, sulla base di un rapporto arbitrale non rispondente del tutto a quanto realmente accaduto in campo. In particolare, l’arbitro nel referto riprota che il calciatore ANTONINI, al termine del I tempo gli rivolgeva insulti e minacce. Sostiene la reclamante che l’ANTONINI, al termine della prima frazione di gioco, invece di recarsi negli spogliatoi, rimaneva sul terreno di gioco discutendo animatamente sullo svolgimento della gara per questioni tecniche, insieme ai compagni di squadra. L’arbitro, che si trovava distante, riteneva che tali parole fossero rivolte alla sua persona e pertanto lo invitava ad abbandonare il terreno di giuoco. L’ANTONINI inoltre interveniva a difesa dell’arbitro, bloccando il tifoso che tentava di colpirlo e gettava in terra, allo scopo di farlo desistere da ulteriori azioni di violenza nei confronti del direttore di gara, il calciatore BARONI. L’arbitro, in sede di audizione e prima che gli fossero rivolte le domande di rito, ha voluto espressamente ringraziare il calciatore ANTONINI per il suo esemplare e fattivo comportamento tenuto nelle circostanze delle aggressioni e che senza il suo aiuto, molto probabilmente, avrebbe subito conseguenze più gravi. Dinanzi tali precisazioni, questa Commissione Disicplinare si è resa conto che le argomentazioni avanzate dalla ricorrente circa il comportamento fattivo del calciatore ANTONINI WALTER risultano convincenti . Conseguentemente, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il ricorso e, per l’effetto di ridurre la squalifica del calciatore ANTONINI WALTER a 3 gare effettive (già scontate). Di esaminare successivamente il ricorso relativo all’ammenda inflitta alla Società ed alla squalifica del calciatore BARONI ALESSANDRO. La tassa reclamo va restituita.
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