COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA FONTECHIARI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 1°.4.2011 A CARICO DEL CALCIATORE TUZI GIANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 28 DEL 10.2.2011 (Gara: ATL. CEPRANO – NUOVA FONTECHIARI del 6.2.2011 – Campionato III Categoria Frosinone)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA FONTECHIARI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 1°.4.2011 A CARICO DEL CALCIATORE TUZI GIANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 28 DEL 10.2.2011 (Gara: ATL. CEPRANO – NUOVA FONTECHIARI del 6.2.2011 – Campionato III Categoria Frosinone) La Commissione Disiciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società NUOVA FONTECHIARI, nel reclamo in titolo, pur non negando il gesto del calciatore TUZI, ne pone in evidenza l’assoluta involontarietà, collocandolo in un momento di concitazione del gioco tra le due squadre con spinte e strattonamenti. La ricorrente, aggiungendo che il TUZI si sarebbe scusato con l’avversario per il proprio comportamento, chiede una riduzione della squalifica inflittagli. Il contenuto del referto arbitrale, fonte di prova privilefiata (art. 35 del C.G.S.) descrive uno svolgimento dei fatti assai diverso da quello esposto della reclamante: il TUZI , a gioco fermo, colpiva con un pugno l’avversario causandogli un profondno taglio al labbro inferiore. Tale circostanza non può assolutamente ritenersi causale, in quanto si tratta di un pugno a gioco non in svolgimento e i danni subiti dallo stesso avversario non possono certamente ricondursi ad un colpo non intenzionale. Quanto poi alle scuse del TUZI verso l’avversario, oltre a non esservi traccia negli atti ufficiali, non attenuano minimamante la gravità del gesto. Pertanto, ritenute insussistenti le doglianze della reclamante e congrua la sanzione inflitta, con riguardo alle conseguenze subite dall’avverario (profondo taglio al labbro) questa Commissione: DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società NUOVA FONTECHIARI e quindi di confermare la squalifica fino al 1°.4.2011 a carico del calciatore TUZI GIANNI. La tassa reclamo va incamerata.
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