COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIADA MACCARESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2011 A CARICO DEL CALCIATORE MARCIANO MASSIMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE ROMA CON C.U. N. 47 DEL 17.2.2011 (Gara: PALOCCO – GIADA MACCARESE del 13.2.2011 – Campionato Allievi Fascia B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIADA MACCARESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.9.2011 A CARICO DEL CALCIATORE MARCIANO MASSIMILIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE ROMA CON C.U. N. 47 DEL 17.2.2011 (Gara: PALOCCO – GIADA MACCARESE del 13.2.2011 – Campionato Allievi Fascia B) La Commissione Disiciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società GIADA MACCARESE, pur non eccependo il contenuto del referto arbitrale circa il gesto compiuto dal Marciano, chiede una riduzione della squalifica inflittagli ritenuta eccessiva in relazione all’inesperienza e alla giovane età del calciatore e soprattutto alla possibilità di un suo recupero all’attività agonistica in tempi brevi. Tali considerazioni sono state confermate in sede di audizione. Questa Commissione, al di là di quanto esposo dalla ricorrente, rileva dagli atti ufficiali che la spinta dell’interessato verso l’arbitro non ha arrecato a quest’ultimo altre conseguenze oltre un lieve arretramento di mezzo metro, normale in questi casi. Ciò stante, ferma restando la deprecabilità del gesto, questo Organo di Giustizia Sportivo ritiene che la squalifica al MARCIANO possa essere ridimensionata, tenuto conto, come sopra detto, della mancanza di esiti dannosi nei confronti dell’arbitro. Pertanto, in relazione a quanto sopra espresso, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società GIADA MACCARESE e, quindi, di ridurre la squalifica al calciatore MARCIANO MASSIMILIANO al 30.6.2011. La tassa viene restituita.
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