COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BOMARZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MICCI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 30 DEL 3.3.2011 (Gara: BOMARZO – CANINO del 26.2.2011 – Campionato III Categoria Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ BOMARZO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MICCI SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 30 DEL 3.3.2011 (Gara: BOMARZO – CANINO del 26.2.2011 – Campionato III Categoria Viterbo) La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società BOMARZO nega decisamente quanto riportato della motivazione del G.S. in quanto, in realtà, pur essendosi verificate effettivamente a fine gara, animate discussioni fra i componenti delle due compagini, le stesse si sono concluse con reciproche scuse e strette di mano. Conseguentemente si smentisce nella maniera più assoluta che il calciatore MICCI abbia compiuto gli atti violenti a lui attribuiti. Ad avvalorare tali tesi viene allegata copia della dichiarazione fornita dal Vice Presidente della Società CANINO che conferma il quadro sopra descritto. Questa Commissione, esaminati gli atti di gara, in cui la preminenza, come noto, deve essere attribuita alla narrazione arbitrale, ritiene di contro che la dinamica dei fatti si sia svolta così come descritto dall’arbitro stesso. Pertanto non possono essere assunte come valide le osservazioni fornite dalla Società né può essere ammessa all’esame la dichiarazione del Vice Presidente della Società CANINO , in quanto non consentito dalla norme regolamentari. Per quanto precede, valutando pienamente confermato l’accaduto e ritenendo idonea e congrua la sanzione inflitta dal Giudice di prima istanza; questa Organo Giudicante DELIBERA Di respingere il reclamo in titolo e per l’effetto conferma la squalifica a carico del calciatore MICCI SIMONE per 4 gare. La tassa reclamo va incamerata.
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