COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 23/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ JENNE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 A CARICO DEL CALCIATORE VOLPE VALERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPROTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 18 DEL 18.11.2010 (Gara: JENNE – ARCINAZZO ROMANO del 14.11.2010 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 23/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ JENNE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012 A CARICO DEL CALCIATORE VOLPE VALERIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPROTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 18 DEL 18.11.2010 (Gara: JENNE – ARCINAZZO ROMANO del 14.11.2010 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; rilevato che, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, l’arbitro ha confermato senza ombra di dubbio di aver identificato nel calciatore VOLPE VALERIO la persona che, dopo aver costretto l’arbitro ad arrestare la sua autovettura, scendeva dalla propria e gli rivolgeva minacce desistendo dal comportamento solo per l’intervento di una ragazza che lo accompagnava; ritenuto altresì che il comportamento dei calciatori è stato particolarmente grave in quanto ha reiterato la condotta minacciosa già messa in atto all’uscita dell’impianto di gioco; ritenuto per contro che, comunque, il comportamento del calciatore, pur altamente censurabile, non è mai sconfinato in gesti che abbiano concretamente messo in pericolo l’incolumità dell’arbitro e non è mai andato oltre le pur gravi minacce; rilevato che la sanzione appare eccessiva in rapporto agli addebiti e va adeguata ai precedenti per analoghe fattispecie DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo la squalifica del calciatore VOLPE VALERIO dal 30.6.2012 al 30.9.2011. La tassa reclamo va restituita.
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