COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 23/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VILLANOVA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 25.03.2011 A CARICO DEL CALCIATORE DI GIUSEPPE DANILO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.35 S.G.S. DEL 25.11.2010 ( GARA: A.S.D. VILLANOVA CALCIO – A.S.D. SETTEBAGNI CALCIO SALARIO, CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI FASCIA B GIRONE B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 23/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VILLANOVA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 25.03.2011 A CARICO DEL CALCIATORE DI GIUSEPPE DANILO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.35 S.G.S. DEL 25.11.2010 ( GARA: A.S.D. VILLANOVA CALCIO - A.S.D. SETTEBAGNI CALCIO SALARIO, CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI FASCIA B GIRONE B) La Commissione Disciplinare territoriale, Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; Osserva quanto segue: Al 27’ del secondo tempo, il giocatore Di Giuseppe Danilo, veniva espulso dal campo perché a seguito di una decisione tecnica dell’arbitro nei suoi confronti, lo spintonava per tre volte e nelle stesse circostanze gli proferiva parole offensive e minacce. Reiterava il suo comportamento anche all’uscita dal campo. La ricorrente nel suo atto introduttivo, esponeva una versione edulcorata dei fatti, escludendo che il proprio tesserato, né spintonava il direttore di gara, tanto meno lo minacciava e dopo aver subito la notifica del provvedimento, usciva dal campo in maniera celere. In merito, il referto arbitrale riporta doviziosamente il comportamento messo in essere dal calciatore, non lasciando lo stesso atto ufficiale alcun’altra interpretazione. Considerando che la condotta da sanzionare è censurabile, con speciale riferimento alle parole offensive e alle minacce del Di Giuseppe contro la persona e la dignità stessa dell’arbitro, può tuttavia ridursi la squalifica inflitta al calciatore , onde renderla più equa alla reale portata dei fatti verificatisi in campo, pertanto; DELIBERA Di ridurre dal 25.03.2011 al 28.02.2011 la squalifica del calciatore Di Giuseppe Danilo, di cui al provvedimento del primo giudice, come al C.U. n. 35 del S.G.S. del 27.11.2010 alla pag.13. La tassa reclamo versata va restituita.
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