COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 23/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ARCINAZZO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.01.2011 A CARICO DEL CALCIATORE MANCINI ROBERTO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.16 DEL GIORNO 11.11.2010 (GARA: A.S.D. ARCINAZZO ROMANO – A.S.D. LICENZA DEL 06.11.2010 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA ROMA )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 23/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ARCINAZZO ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.01.2011 A CARICO DEL CALCIATORE MANCINI ROBERTO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.16 DEL GIORNO 11.11.2010 (GARA: A.S.D. ARCINAZZO ROMANO - A.S.D. LICENZA DEL 06.11.2010 CAMPIONATO TERZA CATEGORIA ROMA ) La Commissione Disciplinare territoriale; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; osserva quanto segue: Dal referto di gara emerge che al 36’ del secondo tempo , il n.6 della Società ricorrente Mancini Roberto, a gioco fermo insultava il pubblico ospite. Alla notifica del provvedimento disciplinare raggiungeva gli spogliatoi, prelevava una sedia e la scagliava verso i sostenitori della squadra avversaria , successivamente prendeva una bandierina d’angolo e raggiungendo la tribuna , tentava di colpire gli spettatori . Per quanto verificatosi era conseguente la sospensione della gara per circa quindici minuti. La Società reclamante nel suo atto introduttivo esponeva che il comportamento del suo tesserato era scaturito da una reazione dello stesso a causa dei recenti lutti di entrambi i genitori e dovuta ai continui insulti dei suddetti sostenitori , della memoria della propria madre. Volendo pur considerare l’azione posta dal Mancini, estremamente violenta e irresponsabile sotto ogni profilo, si ritiene che la medesima sia scaturita dalle continue provocazioni strettamente collegate nel loro nesso di causa con la recente perdita dei genitori; cosa questa che ha provocato nel giocatore, il dovere di difendere , in maniera comunque inadeguata e sproporzionata la memoria della propria famiglia. Pertanto, sulla base di un’attenta valutazione di tutti gli elementi che hanno influenzato nelle specifiche circostanze, lo stato eccessivamente emotivo del giovane calciatore, dovuto alla sua personalissima situazione; si ritiene , a giudizio discrezionale di questo Organo , che possa addivenirsi ad una parziale e limitata riduzione della squalifica inflitta , per renderla più equa rispetto alla causa che ha fatto scaturire l’episodio, in cui hanno certamente interferito elementi soggettivi psicologici ancora aperti e dovuti all’intimo dolore dell’esperienza umana. DELIBERA Di ridurre dal 31.01.2011 al 15.01.2011 la squalifica del calciatore MANCINI ROBERTO, di cui al provvedimento del Giudice sportivo del Comitato Regionale Lazio , con Com.Uff. n.16 del giorno 11.11.2010. La tassa reclamo versata va restituita.
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