COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 23/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN GIUSTINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2010 A CARICO DEL DIRIGENTE DI MARCO ROBERTO E DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 41 DEL 9.12.2010 (Gara: FIORI ISOLA LIRI – SAN GIUSTINO del 4.12.2010 – Campionato Allievi C5 Maschile Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 23/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN GIUSTINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI INIBIZIONE FINO AL 31.12.2010 A CARICO DEL DIRIGENTE DI MARCO ROBERTO E DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA STESSA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 41 DEL 9.12.2010 (Gara: FIORI ISOLA LIRI – SAN GIUSTINO del 4.12.2010 – Campionato Allievi C5 Maschile Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: preliminarmente si dichiara inammissibile il reclamo avverso il provvedimento di inibizione fino al 31.12.2010 a carico del Dirigente DI MARCO ROBERTO, in quanto sanzione inferiore ad un mese (art. 46 comma 3 C.G.S.) Ritenuto poi che le argomentazioni proposte dalla ricorrente volte a minimizzare il comportamento dei propri sostenitori, riconducendolo a semplici espressioni offensive, sono in netto contrasto con quanto riferisce l’arbitro nel proprio rapporto che evidenzia oltre alle ingiurie la sottrazione di un proprio indumento che veniva collocato sulla rete di recinzione. Stante quanto sopra, ritenuta congrua la sanzione pecuniaria inflitta dal Giudice di prime cure DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo avverso l’inibizione del Dirigente DI MARCO ROBERTO; di respingere il reclamo confermando l’ammenda di € 150. La tassa reclamo va incamerata.
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