COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 23/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ P.G.S. DRAGON CITY AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE FOFFI FABRIZIO E FINO AL 3.1.2011 A CARICO DEL CALCIATORE DI IACOVO DANIELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 20 DEL 25.11.2010 (Gara: DRAGON CITY – ARCO DI TRAVERTINO del 21.11.2010 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 84 del 23/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ P.G.S. DRAGON CITY AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2013 A CARICO DEL CALCIATORE FOFFI FABRIZIO E FINO AL 3.1.2011 A CARICO DEL CALCIATORE DI IACOVO DANIELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 20 DEL 25.11.2010 (Gara: DRAGON CITY – ARCO DI TRAVERTINO del 21.11.2010 – Campionato III Categoria Roma) La Società DRAGON CITY ha avanzato reclamo in ordine alle sanzioni inflitte dal Giudice della Delegazione Provinciale di Roma ai propri calciatori FOFFI FABRIZIO e DI IACOVO DANIELE deducendo che i predetti si sarebbero limitati ad esprimere proteste verso l’arbitro durante l’incontro e non avrebbero rivolto alla stesso ingiurie e minacce dell’esterno, sicuramente confuse dal Direttore di gara con le espressioni deprecabili di alcuni sostenitori locali. Per quanto riguarda in particolare il FOFFI, la ricorrente sostiene che lo stesso calciatore, a fine gara, avrebbe solamente tentato di sedare le proteste dei propri compagni e nega totalmente che abbia colpito l’arbitro con un calcio. E’ stato sentito il Direttore della gara in titolo, il quale ha puntualmente e dettagliatamente confermato il contenuto del referto circa il comportamento del FOFFI e del DI IACOVO: offese e minacce nei suoi confronti, ripetute dell’esterno dopo l’espulsione; tentativo del DI IACOVO di aggredirlo e, a fine gara, il deprecabile gesto del FOFFI che lo colpiva con un calcio causandogli dolore e momentanea zoppia. Stante quanto sopra, rivelatesi inattendibili le doglianze della ricorrente e considerate congrue le sanzioni inflitte ai predetti giocatori, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla società DRAGON CITY e di confermare le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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