COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORTITUDO CALCIO ROMA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 22-12-2010 IN MERITO ALLA GARA FORTITUDO CALCIO ROMA – LA VETRICE DEL 19-12-2010 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA RECLAMO DEL CALCIATORE VENANZI VALERIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31-12-2014 COMMINATA CON DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 83 DEL 22-12-2010. GARA FORTITUDO CALCIO ROMA – LA VETRICE DEL 19-12-2010 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORTITUDO CALCIO ROMA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 83 DEL 22-12-2010 IN MERITO ALLA GARA FORTITUDO CALCIO ROMA – LA VETRICE DEL 19-12-2010 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA RECLAMO DEL CALCIATORE VENANZI VALERIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31-12-2014 COMMINATA CON DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COM. UFF. N. 83 DEL 22-12-2010. GARA FORTITUDO CALCIO ROMA – LA VETRICE DEL 19-12-2010 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Il Giudice Sportivo competente, a seguito di vari incidenti accaduti al termine della gara in questione, squalificava i calciatori della reclamante Venanzi Valerio, fino al 31-12-2014, Midulla Marco, calciatore con funzioni di capitano, sino al 31-12-2004, Longo Patrizio, Nardulli Simone, Suma Emanuele, Vecchi Matteo Maria per cinque gare effettive, comminava inoltre al dirigente Rocco Luigi l’inibizione sino al 31-3-2011 ed al massaggiatore Morelli Roberto, sino al 30-6-2001 ed alla società l’ammenda di € 600,00. Le sanzioni conseguono a quanto riportato nel referto arbitrale ed in particolare al comportamento del massaggiatore Morelli che, al termine della gara, si introduceva nello spogliatoio arbitrale aggredendo il direttore di gara con espressioni offensive e minacciose e poi spintonava il direttore di gara facendolo indietreggiare per due metri procurandogli momentaneo dolore, colpendo poi con un forte pugno la porta dello spogliatoio, reiterando altre ingiurie. I calciatori Longo, Nardulli, Suma e Vecchi mentre il direttore di gara si accingeva a raggiungere lo spogliatoio lo attorniavano rivolgendogli espressioni offensive e gravemente intimitadorie costringendolo ad indietreggiare. Mentre l’Arbitro, dopo essersi cambiato, si dirigeva verso la sua autovettura all’esterno dell’impianto di gioco, veniva aggredito da quattro calciatori della Fortitudo, di cui riconosceva solo il Venanzi, già espulso dal campo, che lo colpiva con due forti pugni alla tempia sinistra procurandogli forte dolore e momentanea perdita di coscienza, minacciandolo ulteriormente. Gli altri tre calciatori non identificati colpivano a loro volta l’arbitro con un forte schiaffo sull’occhio e sulla guancia destra e con due forti calci sulla gamba, insultandolo e minacciandolo. Il dirigente Rocco che accompagnava l’Arbitro non solo non faceva nulla per evitare l’aggressione, ma si comportava in modo arrogante rifiutando di fornirgli a richiesta il nominativo dei calciatori che avevano partecipato all’aggressione. Reclamano avverso le decisioni la società Fortitudo Calcio Roma e, per quanto attiene alla sua personale posizione il calciatore Venanzi con autonomi atti la cui trattazione viene riunita dalla Commissione per evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva. Il calciatore Venanzi sostiene di essere totalmente estraneo ai fatti in quanto, essendo stato espulso al 30’ del secondo tempo circa per proteste aveva abbandonato l’impianto di gioco al termine della gara ed aveva appreso degli incidenti solo il mercoledì successivo nella cena di Natale della società dove aveva appreso che gli autori dell’aggressione all’Arbitro erano stati i compagni di squadra Marco Midulla e Gabriel Canofari ed altri due giovani non identificabili in quanto estranei alla società. Appresa della squalifica subita solo il giorno successivo aveva telefonato sia all’allenatore che al direttore sportivo della società che gli avevano confermato la versione dei fatti. Aggiungeva che l’Arbitro poteva essere stato tratto in errore dalla forte somiglianza tra lui ed il compagno di squadra MIdulla e dal fatto che lo aveva espulso verso il termine della gara. La società Fortitudo contesta invece la portata degli addebiti mossi ai propri tesserati affermando che il dirigente Rocco si era adoperato per salvaguardare l’incolumità dell’Arbitro e non aveva riconosciuto il calciatore Canofari, autore dell’aggressione insieme a suoi amici non tesserati della società, in quanto coperto con un cappellino ed una sciarpa. Il massaggiatore Morelli aveva solo fatto delle rimostranze all’arbitro per il fatto che lo stesso ritardava per 45 minuti la riconsegna dei documenti, senza averlo minimamente sfiorato. Il calciatore Nardulli non era insieme ai compagni di squadra che protestavano nei confronti dell’Arbitro a fine gara in quanto, sostituito al 29’ del secondo tempo, si trovava all’interno dello spogliatoio. Gli altri tre, Longo, Suma e Mattei si erano limitati ad esternazioni di scherno e di disappunto senza mai porre in essere atteggiamenti che potevano arrecare un nocumento fisico al direttore di gara. Il capitano Midulla, squalificato sino al 31-12-2014 non doveva più rispondere dei gesti di violenza commessi da suoi compagni di squadra non identificati, in quanto l’unico calciatore protagonista dell’aggressione aveva confessato ed era il Canofari, mentre gli altri tre aggressori non erano calciatori. Al reclamo veniva allegata una lunga dichiarazione del calciatore Canofari che si attribuiva la responsabilità dell’aggressione nei confronti dell’arbitro che sarebbe avvenuta con l’apporto di tre suoi amici non tesserati della società. Veniva risentito a chiarimenti dalla Commissione l’Arbitro che confermava il riconoscimento del calciatore Venanzi, avvenuto sulla scorta del ricordo della fisionomia avendolo espulso durante il secondo tempo della gara, così come quello degli altri tre aggressori di cui non era in grado di dire il nome od il numero di maglia indossata durante la gara ma di cui ricordava la fisionomia. Confermava nel resto il suo referto.La Commissione ritiene che la partecipazione all’aggressione dell’Arbitro a fine gara del calciatore Canofari sia provata, mentre appare da escludersi la partecipazione del Venanzi. Infatti la chiamata di reità del Venanzi nei confronti dei compagni di squadra Canofari e Midulla è credibile in quanto suffragata dalla totale ammissione del Canofari. Il calciatore Canofari è particolarmente attendibile nella parte in cui si autoaccusa di un gesto di violenza consumata, in quanto, con tale conferma si espone a gravi sanzioni disciplinari come gli è ben nota. Per contro appaiono forti sospetti sulla coeva partecipazione ai fatti del capitano Midulla e di altri calciatori. Infatti anche in questo la chiamata di reità del Venanzi appare credibile poiché non avrebbe avuto alcun interesse, se non quello di affermare la verità, nel coinvolgere negli occorsi un compagno di squadra ulteriore rispetto al Canofari che aveva già ammesso la sua colpa scagionandolo. Peraltro il Venanzi porge ulteriori elementi di riscontro ove afferma che i nomi dei compagni gli furono fatti prima di apprendere della sua squalifica e poi gli vennero confermati dall’allenatore e dal direttore sportivo dopo aver appreso della squalifica comminatagli dal Giudice Sportivo. Peraltro il Midulla è già in corso di squalifica quale capitano della squadra per i fatti commessi da compagni di squadra non identificati al termine della gara. L’identificazione degli altri soggetti partecipanti all’aggressione appare incerta in quanto le affermazioni dell’arbitro appaiono sul punto confuse in quanto il direttore di gara sostiene che tutti i partecipanti all’aggressione vestivano la tuta sociale ed avevano seco le borse sportive ma non è in grado di identificare con sicurezza tali calciatori che potrebbero essere, ipoteticamente, anche tesserati convocati per la gara ma che non erano poi stati inseriti in distinta. A fronte di tali considerazioni, rimanendo incerta la partecipazione di altri calciatori oltre al Canofari, con fondati indizi di partecipazione a carica del solo capitano Midulla, la Commissione deve sospendere ogni decisione in rapporto alla posizione di quest’ultimo in attesa degli approfondimenti istruttori che delega alla Procura Federale. L’Organo inquirente, usando dei poteri all’uopo conferitigli dal regolamento, dovrà quindi esperire tutti gli opportuni approfondimenti risentendo innanzitutto il calciatore Venanzi, lo steso MIdulla, il Canofari, oltre all’allenatore ed al direttore sportivo della società Fortitudo, esplicitamente indicati dal Venanzi, nonché provvedere al confronto diretto tra l’Arbitro ed il Midulla, per verificarne l’effettiva partecipazione agli occorsi. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA In accoglimento del reclamo del calciatore Venanzi Valerio ed in parziale accoglimento del reclamo della società di revocare la squalifica sino al 31-12 2014 al calciatore Venanzi Valerio e di applicare allo stesso per l’espulsione comminata nel corso della gara la squalifica di tre gare per comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti del direttore di gara; di comminare al calciatore Canofari Gabriele la squalifica sino al 31-12-2013 per aver colpito l’arbitro con uno schiaffo all’esterno del terreno di gioco durante un aggressione messa in atto insieme ad almeno altri tre soggetti non ancora identificati; di ridurre da cinque a quattro giornate la squalifica comminata ai calciatori Longo Patrizio, Nardulli Simone, Suma Emanuele, Vecchi Matteo Maria; di ridurre la inibizione a carico del dirigente accompagnatore Rocco Luigi dal 31-3-2011 al 28-2-2011, di confermare la inibizione sino al 30-6-2011 al massaggiatore Morelli Roberto Maria, di confermare l’ammenda di € 600,00 a carico della società Fortitudo Calcio Roma. Sospende ogni decisione in merito alla squalifica sino al 31-12-2004 del calciatore Midulla Marco sino all’espletamento del supplemento di indagini che delega alla Procura Federale della F.I.G.C. con le modalità e gli intenti descritti nella parte motiva.Manda la segreteria del Comitato Regionale Lazio per l’invio con procedura d’urgenza ed anche a mezzo fax o telematico del testo integrale della delibera e di tutti i documenti contenuti nel fascicolo del procedimento alla Procura Federale della F.I.G.C. Le tasse reclamo vanno restituite.
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