COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIARDINI DI CORCOLLE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 28-10-2010 IN MERITO ALLA GARA GIARDINI DI CORCOLLE – COLLI PORTUENSI DEL 16-10-2010 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA PROVINCIA DI ROMA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 96 del 27/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ GIARDINI DI CORCOLLE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 28-10-2010 IN MERITO ALLA GARA GIARDINI DI CORCOLLE – COLLI PORTUENSI DEL 16-10-2010 CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA PROVINCIA DI ROMA La società Giardini di Corcolle inoltrava reclamo, previo preannuncio rituale, al Giudice Sportivo competente per veder riformare il risultato acquisito sul campo ed applicare la punizione sportiva della perdita della gara a carico dell’avversaria in quanto questa, nel corso della gara, aveva utilizzato un tesserato, previamente designato come assistente arbitrale di parte, quale calciatore operando una sostituzione di altro compagno di squadra al 35’ del secondo tempo. Lamentava quindi che l’avversaria aveva violato la regola 6 del gioco del calcio, con particolare riferimento alle decisioni ufficiali della F.I.G.C., che vietano l’utilizzo quale calciatore dell’assistente di parte che abbia iniziato la gara in tale ruolo. Riteneva quindi applicabile l’articolo 17 comma 5 lettera b del CGS che punisce con la perdita della gara la società che faccia partecipare alla gara soggetti che non abbiano titolo a prendervi parte. Il Giudice di prime cure respingeva il reclamo rilevando come nella fattispecie non fosse applicabile la disposizione invocata ma il successivo comma 6 della stessa norma che punisce con sanzioni pecuniarie la società che faccia partecipare alla gara quale assistenti di parte soggetti che, pur regolarmente tesserati e non inibiti o squalificati, non abbiano titolo per svolgere l’incombenza. Applicava quindi alla società una ammenda, la squalifica per una gara del calciatore ed una inibizione temporanea dell’accompagnatore ufficiale. La società reitera con le medesime argomentazioni il reclamo, ribadendo il convincimento che la violazione della regola 6 del gioco del calcio, nella parte sopra ricordata, renda irregolare la partecipazione alla gara del calciatore previamente utilizzato quale assistente di parte e quindi vada applicata a carico della società responsabile la punizione sportiva della perdita della gara. La questione appare particolarmente complessa e controversa nei precedenti della Giurisprudenza Federale. Vi è da premettere che il Giudice di primo grado si è uniformato ai recenti precedenti della Commissione Disciplinare che, in analoga fattispecie, con delibera pubblicata sul comunicato ufficiale 108 del 21-5-2009, ha ritenuto applicabile il comma 6 del più volte citato articolo 17 del CGS e quindi non ha applicato alla società responsabile la punizione sportiva della perdita della gara ma solo una sanzione pecuniaria. Peraltro in delibere più datate della CAF relative alle stagioni 2003-2004 e 2004-2005 la questione era stata affrontata e risolta con decisioni dal contenuto, almeno apparentemente, opposto, in quanto l’Organo di ultima istanza ha in un caso confermato la decisione della commissione disciplinare territoriale che aveva applicato la sanzione pecuniaria e nell’altro ha invece applicato la punizione sportiva della perdita della gara (cfr C.U. 26 stagione 2003-2004 e CU 40 stagione 2004-2005). Dopo approfondito esame la Commissione Disciplinare ritiene di non doversi discostare dall’orientamento già espresso per le seguenti considerazioni. Va innanzitutto affermato che nella distinta di gara il calciatore in questione risulta inserito sia come assistente di parte che come calciatore di riserva e ciò in contrasto con le norme che vietano che il calciatore a disposizione possa essere indicato come assistente di parte in quanto, a mente della norma citata, le due funzioni non possono coesistere. L’arbitro avrebbe dunque dovuto richiedere alla società di utilizzare come assistente altro soggetto, se avesse inteso mantenere il calciatore tra quelli utilizzabili in gara come calciatori di riserva, ovvero avrebbe dovuto depennarlo dalla distinta di gara quale calciatore di riserva. Poiché ciò non è avvenuto ed il tesserato era stato indicato in distinta come calciatore di riserva non avrebbe potuto essere designato come assistente di parte. Il tesserato aveva cioè una incapacità relativa a svolgere tale incombenza dall’inizio della gara in quanto indicato come calciatore. Sussiste quindi la violazione punita dall’articolo 17 comma 6 del CGS in quanto il calciatore in questione, pur astrattamente idoneo a svolgere le funzioni di assistente di parte, non lo era nella circostanza concreta in quanto indicato in distinta come calciatore di riserva. Non va invece applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’articolo 17 comma 5 del CGS in quanto tale sanzione ben più grave punisce la società che utilizzi quali assistenti soggetti squalificati (calciatori) inibiti (dirigenti) o che comunque non abbiano titolo intendendo come tali soggetti che siano privi permanentemente dei requisiti per svolgere l’incombente in quanto non in regola con il tesseramento federale per la società. Tale interpretazione è suffragata dalla costante applicazione dell’articolo 17 comma 1 e non comma 5 alle fattispecie che vedono l’irregolare partecipazione alla gara di calciatori astrattamente in regola con il tesseramento ma che non potevano concretamente prendervi parte per condizioni soggettive od oggettive specifiche, quali la sostituzione oltre il numero consentito, la partecipazione di un numero di fuori quota superiore a quanto previsto dalla categoria od, ancora, di un numero di calciatori giovani inferiore a quanto obbligato. La ratio del comma 6 è invece quella di punire con la più lieve sanzione soggetti che, pur non in posizione di squalifica e regolarmente tesserati, non siano idonei per altri motivi a svolgere l’incombenza. Quindi a tutte le situazioni che non attengano a soggetti in corso di provvedimento disciplinare ovvero permanentemente ed ontologicamente inidonei a svolgere l’incombenza vanno applicate le sanzioni previste dal comma 6, come correttamente il Giudice di primo grado ha fatto. In buona sostanza la prima irregolarità fu quella dell’utilizzazione del calciatore di riserva come assistente di parte ed è questa che va punita secondo regolamento, mentre regolare fu poi l’utilizzazione del tesserato come calciatore conformemente all’iscrizione come calciatore di riserva in distinta. Il reclamo va quindi respinto e va confermata integralmente la delibera impugnata. La Commissione Disciplinare territoriale, per questi motivi DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it