F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 26 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 18 Gennaio 2011 5.RICORSO MANTOVA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GHERARDI ENRICO SEGUITO GARA CANTÙ S. PAOLO/MANTOVA DEL 14.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 17.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 26 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 18 Gennaio 2011 5.RICORSO MANTOVA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE GHERARDI ENRICO SEGUITO GARA CANTÙ S. PAOLO/MANTOVA DEL 14.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 17.11.2010) Il Mantova F.C. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale del 17.11.2010 con la quale quest’ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare, a seguito della gara con il Cantù S. Paolo del 14.11.2010, la squalifica per 2 gare effettive al calciatore Gherardi Enrico “per avere, in azione di gioco, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto” . A sostegno dell’impugnazione la società ricorrente sostiene che il provvedimento assunto è erroneo in quanto a suo dire si è trattato di una normale azione di gioco nella quale il calciatore andando incontro alla palla faceva un balzo per colpirla di testa e allargava naturalmente le braccia, in questo modo entrando in contatto involontario con l’avversario. La società ricorrente chiede, pertanto, la riduzione della sanzione della squalifica del calciatore. Il ricorso va respinto in quanto la decisione, fondata sul puntuale referto arbitrale, sanziona il gesto del Gherardi in applicazione dell’art. 19 comma 4 e la sanzione appare congrua rispetto al comportamento tenuto dal calciatore. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Mantova F.C. S.r.l. di Mantova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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