F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 26 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 18 Gennaio 2011 4.RICORSO SIG. GIACOMOTTI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA COLOGNESE/VOGHERA DEL 7.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 26 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 18 Gennaio 2011 4.RICORSO SIG. GIACOMOTTI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 INFLITTAGLI SEGUITO GARA COLOGNESE/VOGHERA DEL 7.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010) Il Sig. Giacomotti Massimo, allenatore dell’ A.C. Voghera S.r.l., ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale del 10.11.2010 con la quale quest’ultimo ha inflitto a titolo di provvedimento disciplinare, a seguito della gara indicata in epigrafe, la squalifica sino al 31.12.2010 “per avere, al termine della gara, durante il rientro degli Ufficiali di gara negli spogliatoi, rivolto all’indirizzo di un Assistente Arbitrale espressioni gravemente offensive e richiamanti orrendi fatti criminosi consumati durante l’ultimo conflitto mondiale”. A sostegno dell’impugnazione il ricorrente sostiene che il provvedimento assunto è erroneo in quanto non ha mai rivolto all’indirizzo di un Ufficiale di gara espressioni di tal genere e che inoltre, al termine della gara in questione, non ha mai incontrato gli Ufficiali di gara in quanto si trovava insieme con dei giornalisti per il rilascio di interviste ad emittenti locali e che, pertanto, si è trattato di un errore di persona. Il ricorrente chiede, pertanto, l’annullamento della sanzione della squalifica o, in subordine la riduzione della stessa. Il ricorso deve essere respinto in quanto la decisione del Giudice Sportivo si fonda sul puntuale referto dell’Assistente di gara che ha riferito il comportamento del Giacomotti consistente nelle frasi offensive rivolte dal ricorrente all’arbitro, comportamento confermato dallo stesso Assistente contattato telefonicamente dalla Corte per chiarimenti sull’accaduto. Né assume alcun rilievo la circostanza che erroneamente il Giudice sportivo abbia indicato l’Assistente e non l’Arbitro come destinatario delle espressioni offensive, in quanto il fatto è comunque accaduto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Giacomotti Massimo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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