F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 29 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 10 Agosto 2010 2) RICORSO DELL’A.S. FASANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C. FRANCAVILLA/CALCIO FASANO DEL 29.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 7.1.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 29 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 10 Agosto 2010 2) RICORSO DELL’A.S. FASANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA F.C. FRANCAVILLA/CALCIO FASANO DEL 29.11.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 7.1.2010) La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti, premesso: - che la F.C. Francavilla proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale, avverso la regolarità dello svolgimento della gara F.C. Francavilla/A.S. Fasano del 29.11.2009, valevole per il Campionato Nazionale Serie D, Girone H, per la violazione, da parte della A.S. Fasano, della normativa di cui al Com. Uff. n. 1 dell’1 luglio 2009 del Comitato Interregionale, regolante l’impiego dei calciatori giovani durante le competizioni; - che, pertanto, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 94 del 7.1.2010, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale sanzionava la A.S. Fasano con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0, avendo la stessa sostituito il calciatore n. 9, So Salo Alvaro Omez, classe 1992, con il calciatore n. 16, De Lorenzo Buratta Francesco, classe 1990, così facendo venire meno il numero minimo di calciatori giovani da impiegare obbligatoriamente nel corso della gara, in violazione di quanto disposto al punto c) del Com. Uff. n. 1 dell’1 luglio 2009 del Comitato Interregionale. Tanto premesso, la Corte di Giustizia Federale osserva: - il reclamo proposto dalla A.S. Fasano Calcio è infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento. Dal referto arbitrale risulta chiaramente che la sostituzione dei calciatori di cui in premessa si è regolarmente perfezionata con l’ingresso sul terreno di gioco del calciatore De Lorenzo Buratta Franceco, secondo quanto previsto dalla regola 3 del regolamento del gioco del calcio che recita testualmente “la sostituzione si concretizza nel momento in cui il subentrante entra sul terreno di gioco…da quel momento, il subentrante diventa un titolare e quello sostituito cessa di esserlo”, così facendo venir meno i requisiti di regolare svolgimento della gara. A nulla rilevano, quindi, le deduzioni della reclamante che eccepisce che la sostituzione del De Lorenzo Buratta sarebbe stata da ascrivere ad errore e che lo stesso calciatore era entrato sul terreno di gioco soltanto per pochi secondi. A rafforzare la decisione adottata dal Giudice Sportivo è significativo rilevare che il De Lorenzo Buratta è stato espulso dal Direttore di Gara in quanto, dopo essere entrato sul terreno di gioco in corrispondenza della linea laterale per sostituire il calciatore n. 9 della propria squadra, era uscito dal terreno di gioco e si era rifiutato di rientrare assumendo che il suo ingresso in campo non sarebbe stato conseguente a sostituzione. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Fasano Calcio di Fasano (Brindisi). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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