F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 29 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 10 Agosto 2010 3) RICORSO DEL FOOTBALL CLUB SANT’ANTONIO ABATE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NEAPOLI MUGNANO/S. ANTONIO ABATE DEL 10.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 13.1.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 29 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 10 Agosto 2010
3) RICORSO DEL FOOTBALL CLUB SANT’ANTONIO ABATE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NEAPOLI MUGNANO/S. ANTONIO ABATE DEL 10.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 13.1.2010)
Con il ricorso in epigrafe indicato, la società propone reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 1.600,00 e della diffida, comminata a seguito della gara con il Neapoli Mugnano del 10.1.2010, chiedendo una riduzione dell'ammenda e la revoca della diffida, o, in subordine, almeno la revoca di quest'ultima. La motivazione del provvedimento impugnato si articola in una molteplice serie di comportamenti tenuti in campo avverso da parte dei sostenitori della società sanzionata, ai quali si imputa: a) di aver lanciato, in più occasioni, all'indirizzo di un assistente arbitrale numerosissimi sputi che attingevano l'ufficiale di gara in varie parti del corpo; b) di aver tentato di abbattere il cancello di ingresso al terreno di giuoco, senza tuttavia riuscirvi per il tempestivo intervento delle forze dell'ordine; c) di aver rivolto frasi offensive all'indirizzo di un assistente arbitrale e di un calciatore della squadra avversaria; d) di aver fatto esplodere nel proprio settore, per l'intera durata della gara, numerosi petardi. Nella qualificazione della gravità della predetta complessiva condotta, hanno assunto particolare rilievo, ad avviso del Giudice Sportivo, la reiterazione della condotta violenta protrattasi nel corso di entrambi i tempi della gara, l'assenza di qualsiasi spirito sportivo da parte degli autori, la oggettiva idoneità del lancio di materiale pirotecnico a provocare danni alla integrità fisica dei presenti. A fronte di queste censure, la società ricorrente per quanto attiene alla condotta di cui sub a) ammette l'esistenza dei fatti, ma ne riduce la dimensione soggettiva soltanto ad alcuni tifosi, per di più severamente redarguiti dai dirigenti presenti, mentre per quanto concerne l’episodio di cui sub b) lo attribuisce soltanto ad un piccolo gruppo di esagitati, che avrebbero fatto muovere appena lievemente il cancello senza arrecare danni alla struttura, desistendo dal loro intento perché anch’essi richiamati all’ordine da alcuni dirigenti ancor prima dell’arrivo delle forze dell’ordine: circostanza questa che non sarebbe stata riferita nelle relazioni degli ufficiali di gara. Quanto all’episodio di cui sub c), si fa rilevare la distanza dell’arbitro dalla tribuna degli ospiti che avrebbero impedito la percezione da parte sua delle offese, oltre tutto neppure menzionate nel rapporto del secondo assistente. In realtà, si tratta di una serie di comportamenti che, sia isolatamente considerati sia – ed a fortori – valutati nel loro insieme, rivelano, senza ombra di dubbio, la gravità dei fatti commessi, evidenziando una condotta chiaramente antisportiva ed incivile, protrattasi per buona parte dell’incontro, la quale merita come tale e senza la possibilità di alcuna valida attenuante di essere adeguatamente sanzionata. Né paiono al riguardo minimamente persuasivi i tentativi sui quali fa leva il ricorso al fine di minimizzare l’accaduto. Così, per esempio, è appena il caso di chiarire che non è necessaria e non è prevista per integrare gli estremi di una fra le tante violenze perpetrate l’esigenza che il cancello di accesso al campo di giuoco venga integralmente abbattuto, sembrando sufficiente al riguardo il veemente assalto al fine condotto ed interrotto poi – come si è detto – solo grazie al provvidenziale intervento delle forze dell’ordine. Ma soprattutto è da ribadire ancora una volta, contro qualsiasi ricostruzione che miri ad offrire in tutto od in parte una versione edulcorata o attenuata della vicenda, la efficacia privilegiata in merito alle vicende connesse allo svolgimento delle gare attribuita dall’art. 35.1, C.G.S. ai rapporti dell’arbitro, degli assistenti e del quarto ufficiale. Tenuto conto di quanto sopra, il ricorso non appare meritevole di accoglimento, nemmeno nelle conclusioni formulate in linea subordinata. La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Football Club Sant’Antonio Abate di Sant’AntonioAbate (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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