F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 05 Febbraio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 10 Agosto 2010 2) RICORSO A.C.D. CITTA’ DI CONCORDIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MAZZARELLA CARLO SEGUITO GARA MONTECCHIO M./CITTÀ DI CONCORDIA DEL 17.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 20.1.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 05 Febbraio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 046/CGF del 10 Agosto 2010 2) RICORSO A.C.D. CITTA’ DI CONCORDIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 7 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MAZZARELLA CARLO SEGUITO GARA MONTECCHIO M./CITTÀ DI CONCORDIA DEL 17.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 20.1.2010) Al 30° del secondo tempo, della gara Montecchio Maggiore/Città di Concordia disputata il 17.1.2010, il calciatore Mazzarella Carlo numero 18 della società Città di Concordia a “giuoco fermo” colpiva con un calcio da dietro un avversario. Il calciatore colpito cadeva a terra e dopo le cure del caso poteva riprendere il gioco. L’arbitro – su segnalazione dell’assistente – lo espelleva. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare e prima di lasciare il terreno di gioco, il Mazzarella colpiva con violenza a gamba tesa il costato di un avversario, mettendone a rischio l’incolumità. Nella circostanza, il calciatore colpito non ha riportato conseguenze poiché è riuscito ad indietreggiare così da elidere le conseguenze del colpo subito. Nello stesso frangente il Mazzarella cercava di colpire con una testata un altro calciatore avversario. Non riusciva nell’intento in quanto prontamente fermato, a fatica, da tre suoi compagni. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 102 del 20.1.2010 , lo sanzionava con la squalifica per sette gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Città di Concordia che chiedeva una riduzione della squalifica rilevando che il fallo che aveva determinato l’espulsione era avvenuto in una normale fase di gioco in cui si contendeva il pallone, di tanto che l’arbitro non aveva preso alcun provvedimento ed era intervenuto successivamente solo su segnalazione dell’assistente. Il secondo episodio relativo all’intervento su di un avversario dopo la notifica del provvedimento di espulsione, era dovuto ad un gesto di difesa in quanto il Mazzarella era stato circondato da più avversari che lo spintonavano ed offendevano; tant’è vero che l’arbitro ne ammoniva uno. La società contestava infine quanto refertato dall’arbitro in merito al tentativo di colpire un avversario con una testata, rappresentando che il Mazzarella aveva lasciato il terreno di gioco senza alcun ulteriore comportamento violento raggiungendo tranquillamente gli spogliatoi essendo mal interpretata la sua gestualità ed evidenziava l’indole non violenta del calciatore che mai in precedenza era stato espulso per condotte violente. Ciò posto le prospettate censure non meritano accoglimento. Ed infatti dall’esame del referto arbitrale – nonché da quello dell’assistente – emerge, in maniera inequivocabile, tutto il comportamento tenuto dal calciatore Mazzarella fedelmente ricostruito dal giudice di primo grado. Giudice che ha correttamente motivato alla luce di una connotazione particolarmente violenta e reiterata del comportamento del giocatore così come puntualmente descritta dall’arbitro e dall’assistente; non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione e ricostruzione fattuale essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione degli ufficiali di gara che hanno fedelmente ricostruito gli accadimenti in quel momento percepiti. Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie sia stata pertanto correttamente vagliata dal Giudice Sportivo, che ha comminato l’esatta sanzione prevista dal vigente C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dell’A.C.D. Città di Concordia di Concordia Sagittaria (Venezia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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