F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF 08 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 05 Agosto 2010 5) RECLAMO SIG. GAGLIONE ROSARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ PER UNA GARA EFFETTIVA INFLITTAGLI SEGUITO GARA TURRIS-CASARANO DEL 21.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 143 del 24.3.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF 08 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 05 Agosto 2010 5) RECLAMO SIG. GAGLIONE ROSARIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ PER UNA GARA EFFETTIVA INFLITTAGLI SEGUITO GARA TURRIS-CASARANO DEL 21.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 143 del 24.3.2010) Il signor Rosario Gaglione, in qualità di tesserato della F.C. Turris 1944 ASD ha proposto reclamo avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con riferimento alla gara Turris/Casarano del 21.3 u.s. e consistente nella inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 19 C.G.S. per una gara effettiva “per avere, prima dell’inizio della gara, tenuto condotta caratterizzata da aggressività verbale nei confronti dei calciatori della squadra avversaria”. A sostegno del suo reclamo diretto ad ottenere l’annullamento della sanzione il Gaglione ha affermato di non aver tenuto alcun comportamento aggressivo, limitandosi a richiedere l’allontanamento delle persone non autorizzate ad essere presenti negli spogliatoi prima dell’inizio della gara. Il ricorso non può essere accolto in quanto il comportamento addebitato al ricorrente è stato puntualmente riportato nel rapporto del Direttore di gara ed è tale da non giustificare l’annullamento della sanzione comminata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Sig. Gaglione Rosario e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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