F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF 08 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 05 Agosto 2010 8) RECLAMO DELLA CIVITANOVESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FUAKUPUTU DORIS SALOMO SEGUITO GARA BOJANO/CIVITANOVESE CALCIO DEL 21.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 143 del 24.3.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF 08 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 40/CGF del 05 Agosto 2010
8) RECLAMO DELLA CIVITANOVESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FUAKUPUTU DORIS SALOMO SEGUITO GARA BOJANO/CIVITANOVESE CALCIO DEL 21.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 143 del 24.3.2010)
Con ricorso dell’1.4.2010 la Civitanovese Calcio ha presentato ricorso avverso alla decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale di squalificare il calciatore Fuakuputu Doris Salomo per tre giornate effettive, per avere “a gioco in svolgimento colpito con un pugno al volto un calciatore avversario”. La ricorrente ha chiesto una riduzione della squalifica, offrendo una propria ricostruzione dei fatti tale da configurare il comportamento del tesserato quale “condotta gravemente antisportiva” e non “condotta violenta”. Questa Corte ha rilevato preliminarmente che il referto arbitrale - che rinvia sul punto a quello dell’assistente - poteva apparire lacunoso in quanto specifica che il signor Fuakuputu “colpiva con un pugno, a gioco in svolgimento”, senza indicare a quale parte del corpo fosse diretto il pugno medesimo. Ha quindi proceduto a sentire telefonicamente l’assistente, il quale ha specificato che il pugno era indirizzato al volto dell’avversario. Questa Corte ritiene quindi che il Giudice Sportivo, con motivazione che riporta quella contenuta nel suddetto referto arbitrale, ha, in modo corretto, fatto applicazione del disposto dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., il quale per i calciatori responsabili di condotta violenta - commessa durante la gara, nei confronti di altri calciatori - prevede, come sanzione minima, la squalifica per tre giornate. In assenza di ogni altro elemento, il fatto storico non può che essere ricostruito per come come rappresentato nel referto arbitrale, quest’ultimo dotato - come noto - di particolare forza probatoria. Alla luce di detta assorbente considerazione la Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso. Per questi motivi la C.G.F. respinge reclamo come sopra proposto dalla Civitanovese Calcio di Civitanova Marche (Macerata). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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