F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 08 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CGF del 05 Agosto 2010 6) RECLAMO U.S. SESTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES SESTESE/RIVOLI DEL 13.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 15.3.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 08 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CGF del 05 Agosto 2010
6) RECLAMO U.S. SESTESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES SESTESE/RIVOLI DEL 13.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 15.3.2010)
Con tempestivo e rituale ricorso del 16.3.2010 l’U.S. Sestese Calcio interponeva reclamo alla Corte di Giustizia Federale, avverso la decisione assunta in prime cure dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 83 del 15.3.2010) con la quale si infliggeva al sodalizio lombardo la sanzione dell’ammenda di € 250,00 perché propri sostenitori, per tutta la durata dell’incontro Sestese/Rivoli del 13.3.2010, avevano insultato ed offeso l’arbitro. I motivi di doglianza, peraltro al limite dell’inammissibilità in quanto del tutto generici, si sostanziano in una negazione dei fatti; le proteste sarebbero circoscritte agli episodi relativi a due rigori concessi alla squadra avversaria che avrebbero scatenato una minima disapprovazione da parte di un ristretto gruppo di sostenitori. Concludeva, quindi, per una riduzione della sanzione irrogata. Alla fissata udienza dell’8.4.2010 la causa veniva trattenuta per la decisione. Il ricorso deve essere respinto. La Corte osserva come gli atti di gara, ed in particolare il referto redatto dall’arbitro, evidenzino, senza ombra di dubbio, la natura gravemente ingiuriosa delle espressioni utilizzate dal pubblico all’indirizzo del direttore di gara parole che nulla condividono con un legittimo esercizio del diritto di critica. Del tutto congrua, infine, deve considerarsi la sanzione inflitta. La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Sestese di Sesto Calende (Varese) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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