F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 11 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 035/CGF del 30 Luglio 2010 2) RICORSO DELLA POL. MONTEROTONDO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PARASMO MARCO SEGUITO GARA PLAY-OFF GUIDONIA MONTECELIO/MONTEROTONDO DEL 23.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 177 del 24.5.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 11 Giugno 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 035/CGF del 30 Luglio 2010 2) RICORSO DELLA POL. MONTEROTONDO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PARASMO MARCO SEGUITO GARA PLAY-OFF GUIDONIA MONTECELIO/MONTEROTONDO DEL 23.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 177 del 24.5.2010) Con ricorso del 25.5.2010 la Polisportiva Monterotondo Calcio S.r.l. ha presentato reclamo avverso alla decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale di cui al Com. Uff. n. 177 del 24.5.2010, di squalifica di quattro giornate effettive a carico del tesserato signor Marco Parasmo “per avere, a gioco fermo, a pallone lontano, colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario, procurandogli vistosa fuoriuscita di sangue dal naso e rendendo necessario l’intervento del medico”. La ricorrente ha chiesto una riduzione della squalifica, in ragione della “sostanziale sproporzione della sanzione inflitta in rapporto alla ritenuta diversa qualificazione” dei fatti. A tal fine, la ricorrente offre una propria ricostruzione dei fatti, cercando di contestualizzarli negli eventi di gioco, ponendo in evidenza alcune asserite scorrettezze del giocatore avversario commesse nella fase prodromica dei fatti, sottolinendo la vigoria fisica del proprio tesserato e la diversa altezza degli atleti coinvolti. Questa Corte rammenta che - in assenza di ogni altro elemento – il fatto storico va ricostruito per come rappresentato nel referto arbitrale, data la notoria forza probatoria peculiare del referto stesso. Il Giudice Sportivo con motivazione che riporta quella contenuta nel suddetto referto, ha correttamente fatto applicazione del disposto dell’art. 19 C.G.S., attesa la particolare gravità dei fatti. In ragione di tale assorbente considerazione, il reclamo va respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Monterotondo Calcio di Monterotondo (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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