F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 14 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 19 Novembre 2010 5) RICORSO DELL’A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALC. LAPI NATALE GIOLE SEGUITO GARA FORTIS/S. MINIATO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 7 del 22.9.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 14 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 19 Novembre 2010
5) RICORSO DELL’A.S.D. FORTIS JUVENTUS 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALC. LAPI NATALE GIOLE SEGUITO GARA FORTIS/S. MINIATO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 7 del 22.9.2010)
Con la decisione in oggetto indicata il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha squalificato per n 10 giornate, il calciatore Lapi Natale Giole della società Fortis Juventus 1909 perché “espulso per aver tentato di sgambettare l’arbitro con, l’intento di farlo cadere.” Nell’abbandonare il terreno di gioco, il calciatore proferiva al Direttore di Gara, frasi offensive. Contro tale decisione, ha prodotto si tale ricorso, il signor Dori Alassio nella qualità di
presidente della A.S.D Fortis Juventus 1909 che, precisa che il proprio calciatore Lapi Natale Giole aveva si urtato il direttore di gara, ma senza alcuna intenzionalità, dovuto al rientro a centrocampo in copertura, mentre ammette la frase dialettale, il dirigente non è presente. In considerazione della comunicazione del Giudice Sportivo, che precisa di aver contattato telefonicamente l’arbitro, che conferma l’intenzionalità del tentativo (lo sgambetto del calciatore), e che la frase non era dialettale, ma volgare, conferma la decisione di prime cure. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Fortis Juventus 1909 di Borgo San Lorenzo (Firenze) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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