F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 14 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 19 Novembre 2010 6) RICORSO DEL CALCIO MONTEBELLUNA AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE COSTA LORIS; AMMENDA DI € 300,00 CON L’OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI SE RICHIESTI E DOCUMENTATI INFLITTE SEGUITO GARA CALCIO MONTEBELLUNA/OPITERGINA DEL 3.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 6.10.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 14 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 19 Novembre 2010
6) RICORSO DEL CALCIO MONTEBELLUNA AVVERSO LE SANZIONI:
SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALCIATORE COSTA LORIS;
AMMENDA DI € 300,00 CON L’OBBLIGO DI RISARCIRE I DANNI SE RICHIESTI E DOCUMENTATI
INFLITTE SEGUITO GARA CALCIO MONTEBELLUNA/OPITERGINA DEL 3.10.2010
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 42 del 6.10.2010)
La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti; premesso:
- la società Montebelluna ricorre avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, che infliggeva la sanzione dell’ammenda di € 300,00 alla società, e la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Costa Loris. In particolare la società ricorrente è stata sanzionata dal Giudice Sportivo “ per avere un proprio tesserato - nello specifico il Costa - volontariamente danneggiato un cartellone publicitario”. Nei motivi di doglianza la reclamante chiede l’annullamento dell’ammenda e la riduzione da tre a una gara della squalifica nei confronti del proprio calciatore. Tanto premesso la C.G.F. osserva:
- per quanto riguarda la sanzione dell’ammenda, la stessa è stata comminata alla società in quanto il proprio calciatore ha compiuto atti (danneggiamento di un cartellone pubblicitario dopo essere stato espulso dal Direttore di gara) contrari ai principi dettati dall’art. 1, comma 1, C.G.S., la violazione dei quali sono sanzionabili ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 2, e 18, comma 1, lett. b), C.G.S..Pertanto il primo motivo del reclamo è infondato e va rigettato. Quanto alla posizione del calciatore, la C.G.F. ritiene congrua la riduzione della squalifica a due gare attesa sia la natura e contestualità degli addebiti sia la possibilità di ridimensionare la gravità del gesto nel caso specifico, pur rimanendone la valenza illecita sanzionabile ai sensi del C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Montebelluna di Montebelluna (Treviso), riduce la squalifica inflitta a 2 giornate. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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